La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l’eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza solo ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili; sicché la circostanza per cui il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell’altro) non comporta rinuncia alla solidarietà tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso si accerta essere imputabile.
Cassazione civile , sez. III, 20 giugno 2008 , n. 16810
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