L’estinzione del giudizio di rinvio, conseguente a cassazione di una decisione di rigetto, in primo grado o in appello, dell’opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo, fa passare in giudicato il decreto opposto, secondo quanto prevede l’art. 653 comma 1 c.p.c.; l’estinzione del giudizio di rinvio, conseguente a cassazione di una decisione di accoglimento, in primo grado o in appello, dell’opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo, estingue l’intero processo, secondo quanto prevede l’art. 393 c.p.c.
Cass.Civ. SS.UU. 22 febbraio 2010 n.4071
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