In materia condominiale, ciascun comproprietario ha facoltà di richiedere e di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo, e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione dei bilancio da parte dell’assemblea. Non si configura alcun onere di specificare le ragioni della richiesta finalizzata a prendere visione o estrarre copia dei documenti, purché l’esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio. Nella fattispecie, essendo rimaste indimostrate le addotte ragioni ostative, il Giudice ha pronunciato l’annullamento della delibera assembleare poichè è stato illegittimamente impedito alla condomina, per il tramite del proprio delegato, di prendere visione della documentazione al fine della consapevole partecipazione all’assemblea avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto.
Trib. Bari Sez. III Sent., 16/03/2009
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