1. sono venute meno le esenzioni:
– dei procedimenti cautelari attivati in corso di causa,
– dei processi di regolamento di competenza e di giurisdizione;
– dei processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a € 2.500.
2. per i procedimenti di cui all’art. 23 della Legge n. 689/1981 (opposizione a sanzione amministrativa) è stato previsto il pagamento del C.U. nonché dell’importo forfettizzato di cui all’art. 30 (pari a € 8). E’ da ritenersi escluso il pagamento di ogni altro diritto (compresi quelli di copia).
4. per i processi di esecuzione immobiliare il contributo è di € 200,00; per gli altri processi esecutivi è di € 100; per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a € 2.500 (sino ad ora esenti) è dovuto un contributo di € 30; per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è di € 120 (oltre, per tutti l’importo di € 8,00).
5. per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e impugnazione di delibere condominiali è dovuto il contributo a seconda del valore della causa (è soppresso il comma 4 dell´art. 13 d.p.r. 115 che stabiliva il contributo nella misura fissa di 103,30).
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