Non è nulla la delibera dell’assemblea condominiale che decide sul rifacimento dei muri perimetrali con una maggioranza insufficiente. Al più può essere annullabile e il condomino deve impugnarla in Tribunale entro termini ristretti ma non può opporsi al decreto ingiuntivo che lo condanna a versare la sua quota contestando la delibera stessa.
Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24658 del 23 novembre 2009, ha respinto il ricorso di un condomino che si era rifiutato di pagare la sua quota per il rivestimento dei muri perimetrali del Palazzo.

“Debbono infatti qualificarsi nulle – ha messo nero su bianco la seconda sezione civile – le delibere dell’assemblea prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere con oggetto incidono sui diritti inviolabili sulle cose o sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono invece qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prevista dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti il procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto”.

tratto da Cassazione.net – a cura di Debora Alberici

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