Più difficile ottenere le spese condominali in caso di vendita di un appartamento. Infatti il condominio non può chiedere quelle deliberate dopo il rogito notarile a chi ha appena venduto, neppure se non è stato informato della compravendita e se non conosce il nome dei nuovi acquirenti.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23686 del 9 novembre 2009, ha accolto il ricorso di un condomino che si opponeva contro un decreto ingiuntivo con il quale era stato obbligato a pagare una spesa del condominio deliberata dopo il rogito notarile ma prima della trascrizione in conservatoria della vendita della casa.
Infatti, “in tema di condominio una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e, poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c.c. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità, consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo”.

tratto da Cassazione.net – a cura di Debora Alberici

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