Il responsabile del disastro ambientale deve risarcire il danno morale ai residenti nell’area in quanto soggetti a rischio: va ristorata la lesione costituita dalla paura di ammalarsi come conseguenza del reato ex art. 449 c.p. (nella specie, la Corte ha confermato il risarcimento per i cittadini di un paese che, in seguito alla fuoriuscita di diossina da una fabbrica, erano stati ripetutamente sottoposti a controlli sanitari e a un regime di vigilanza; a detta della Corte, il danno non patrimoniale da risarcire andava ravvisato nel patema d’animo indotto in ognuno dei cittadini dalla preoccupazione per il proprio stato di salute, dopo la consumazione del reato di disastro ambientale).
Cassazione civile , sez. III, 13 maggio 2009 , n. 11059
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