L’apposizione sulla citazione a giudizio della sola sigla, invece della firma leggibile, non rende giuridicamente inesistente l’atto inviato via fax dall’avvocato al collega. La leggibilità della sottoscrizione del mittente è prescritta dall’art. 1 l. n. 183/93 ai fini non dell’esistenza o della validità dell’atto, ma della possibilità di considerare la copia ricevuta come conforme all’originale inviato per via telematica.
Cassazione civile , sez. II, 11 marzo 2009 , n. 5883
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