Per colmare la lacuna derivante dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 30 l. n. 1034 del 1971, il legislatore dovrà dare attuazione al principio della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione nel giudizio ritualmente riattivato – a seguito di declinatoria di giurisdizione – davanti al giudice che ne è munito, potendo disciplinare nel modo ritenuto più opportuno il meccanismo della riassunzione (stabilendo se mantenere in vita il principio per cui ogni giudice è giudice della propria giurisdizione, ovvero adottando l’opposto principio seguito dal codice di procedura civile per la competenza).

Corte costituzionale, 12 marzo 2007 , n. 77

In attuazione del principio della translatio iudicii, enunciato dalla Corte costituzionale (sent. 12 marzo 2007, n. 77), secondo il quale, allorquando un giudice declini la propria giurisdizione affermando quella di un altro giudice, il processo può proseguire innanzi al giudice fornito di giurisdizione e rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione, nel caso di sentenza del g.a. declinatoria della giurisdizione è necessario: a) rimettere le parti davanti al giudice ordinario, affinché dia luogo al processo di merito; b) precisare, comunque, che sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda; c) fissare un termine entro cui tale salvezza opera, che si determina, ex art. 50 c.p.c., in sei mesi decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione.

Consiglio Stato , sez. VI, 29 dicembre 2008 , n. 6590

In forza del principio della translatio iudicii – affermato sulla base di percorsi argomentativi divergenti, tanto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione – 22 febbraio 2007 n. 4109 – tanto dalla Corte costituzionale – 12 marzo 2007 n. 77 – allorquando un giudice declini la propria giurisdizione affermando quella di un altro giudice, il processo può proseguire dinanzi al giudice fornito di giurisdizione e rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice giurisdizionalmente incompetente.

Consiglio Stato , sez. VI, 30 settembre 2008 , n. 4684

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *