Non può escludersi la responsabilità da cosa in custodia dell’ente locale, sul solo rilievo che lo stesso non può vigilare sulla vastità dei beni demaniali. Quando l’incidente è dovuto ad una causa strutturale, vale a dire riconducibile a una caratteristica intrinseca del bene, che renda il rischio del danno fisiologico e quindi prevedibile, si configura senz’altro la responsabilità dell’Amministrazione. In tale ottica, il dissesto della sede stradale è fattore di rischio conoscibile per l’ente proprietario che è tenuto a mantenerla in uno stato di efficienza.
Cassazione civile , sez. III, 06 giugno 2008 , n. 15042
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