Il cd. “danno esistenziale” non costituisce un’autonoma categoria di danno e tutti i danni non patrimoniali devono essere ricondotti nell’ambito della previsione dell’art. 2059 c.c., ivi compreso il “danno da perdita del rapporto parentale”. Qualora la perdita sofferta sia di particolare gravità, è legittima la decisione che incrementa il ristoro in ragione della giovane età della vittima e del ruolo di riferimento familiare per i figli piccoli.
Cassazione civile , sez. un., 14 gennaio 2009 , n. 557
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