La dichiarazione di efficacia nella Repubblica della sentenza ecclesiastica, che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del “bonum prolis” nella ipotesi in cui detta intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata dall’altro, anche se la scelta della coppia è dovuta ad evitare la trasmissione di una malattia contagiosa, non trova ostacolo, sotto il profilo dell’ordine pubblico, nella circostanza che la legge statale non include la procreazione fra i doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale, vertendosi in tema di diversità di disciplina dell’ordinamento canonico rispetto all’ordinamento interno, che non incide sui principi essenziali di quest’ultimo, né sulle regole fondamentali che in esso definiscono l’istituto del matrimonio.

Cassazione civile , sez. I, 15 gennaio 2009 , n. 814

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