Rischia la sospensione l’avvocato che redige da solo un ricorso per cassazione pur non essendo abiltato e che nella parcella inserisce anche la prestazione svolta senza titolo. Ai fini disciplinari, infatti, è irrilevante che l’atto sia stato sottoscritto da un professionista iscritto all’albo speciale per le giurisdizioni superiori. Ciò che conta è che il legale abbia falsamente dichiarato di aver collaborato con chi aveva titolo ingannando il cliente, perché in tal modo è venuto meno ai doveri di probità, decoro, dignità e verità previsti dalla legge professionale.


Corte di cassazione – Sezioni Unite civili – Ordinanza 26 novembre 2008 n. 28159

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *