Le azioni possessorie sono esperibili davanti al g.o. nei confronti della p.a. (e di chi agisca per conto di essa) quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali; ove risulti, invece, sulla base del criterio del “petitum” sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell’esercizio del potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o., competente essendo il giudice amministrativo. (Nella specie, le S.U. hanno affermato la giurisdizione dell’a.g.o. in relazione ad un giudizio possessorio promosso da un privato nei confronti di un Comune che – avendo deliberato l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di un immobile oggetto del proprio patrimonio disponibile, senza in alcun modo indicare, nei propri provvedimenti, la necessità di occupare beni appartenenti a privati – aveva abusivamente invaso una strada privata, rimuovendo il cancello d’ingresso ed elevando un muro in violazione delle distanze legali)
Cassazione civile , sez. un., 12 settembre 2008 , n. 23561
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