Non costituisce accesso abusivo ai sensi dell’art. 615 ter c.p. la condotta del dipendente dell’agenzia delle entrate, autorizzato all’uso del sistema informatico, che accede alla banca dati dell’anagrafe tributaria, in assenza di qualche accertamento in corso da parte dell’ente, per mancanza dell’elemento oggettivo posto che l’accesso al sistema informatico è stato effettuato per pochi secondi non per prendere cognizione di dati sensibili quali le informazioni fiscali, bensì solo per prendere visione di dati anagrafici, di pubblica conoscenza e conoscibilità e non sottoposti dall’ordinamento ad alcuna forma di tutela della riservatezza.
Uff. Indagini preliminari Nola, 11 dicembre 2007
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