Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico (art. 483 e 491 bis c.p.), la condotta di colui che inserisca dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico, concernente il proprio “curriculum” universitario, che abbia funzione vicaria dell’archivio dell’Università e, pertanto, destinazione potenzialmente probatoria, quanto meno provvisoria, considerato che, ai fini della configurazione del reato in questione, l’art. 491 bis c.p. equipara espressamente il supporto informatico a quello cartaceo.
Cassazione penale , sez. V, 06 marzo 2008 , n. 15535
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