Il principio secondo cui la domanda proposta dall’attore si estende automaticamente al terzo, indicato come unico responsabile nei confronti dell’attore dal convenuto che lo ha chiamato in causa, non è applicabile nel caso della chiamata in garanzia, attesa l’autonomia sostanziale del rapporto confluito nel processo per effetto della chiamata. Pertanto, nel caso in cui il danneggiato proponga azione di risarcimento del danno conseguente ad incidente stradale nei confronti del proprietario e/o conducente del veicolo, qualora quest’ultimo chiami in garanzia l’assicuratore, non si verifica litisconsorzio processuale alternativo, cosicché l’estensione della domanda nei confronti di quest’ultimo deve essere espressamente richiesta. |
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Cassazione civile , sez. III, 03 novembre 2008 , n. 26421 |
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