Cassazione, Civile Sez. II, 21 gennaio 2008, Sentenza n. 1260

La Cassazione ha confermato la decisione «equitativa» del giudice di pace secondo la quale “Il proprietario ha il sacrosanto diritto di tutelare il proprio fondo e la propria abitazione dai gravi danni, materiali e igienici, causati dalla convenuta e ad evitare lavori e spese per l’incuria della vicina confinante”: in proposito ha chiarito che l’attore è costretto a pulire le gronde del garage della sua abitazione nonché i tombini dell’acqua piovana dalle foglie che cadono dai rami della betulla della convenuta, che invadono la proprietà di esso attore. In tal modo il Giudice di Pace, giustificando la scelta di allontanarsi dal diritto positivo, ha dato conto – alla stregua delle circostanze del caso concreto – delle ragioni per cui un determinato comportamento appariva meritevole di tutela rispetto alla valutazione data dall’ordinamento positivo.

Ciò posto, occorre innanzitutto osservare che qualora con il ricorso si denunci la violazione dei principi informatori della materia il ricorrente deve indicare il principio informatore violato dalla regola equitativa individuata dal giudice di pace: tale onere non è stato ottemperato dalla ricorrente, la quale si è limitata a richiamare una serie di norme, da cui dovrebbe trarsi la conseguenza della liceità della sua condotta. In ogni caso, l’assunto è infondato.
In tema di proprietà immobiliare, la disciplina dei rapporti di vicinato, dettata allo scopo di evitare possibili conflitti al fine ad assicurare l’effettivo esercizio del diritto di ciascuno, è ispirata al principio informatore secondo cui l’esplicazione dei poteri di godimento ed utilizzazione della cosa incontra il limite rappresentato dalla necessità di non menomare la proprietà del vicino, il quale ha diritto, secondo la regola generale del neminem laedere, consacrata dall’art. 2043 cod. civ., ad essere risarcito del danno ingiusto.

articolo tratto da CondominioWeb.com

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