Per la differenza tra testamento olografo ed una qualunque altra scrittura privata sotto il profilo della sottoscrizione, cfr. Cass. 24 ottobre 2003 n. 16007:
«La sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, ex se, ai sensi dell’art. 2702 c.c., a ingenerare una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell’atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore; ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione (ovvero se quest’ultima, debba aversi per riconosciuta), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, mentre il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, ha l’onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis, sicché se la dichiarazione in contestazione integra gli estremi della promessa di pagamento (ovvero della ricognizione di debito) spetta al sottoscrittore, in ossequio alla regola di cui all’art. 1988 c.c., provare l’inesistenza del rapporto fondamentale, e non a colui a favore del quale la dichiarazione risulti rivolta provarne l’esistenza». In termini, id., 29 aprile 1991 n. 4749: « La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione di chi l’ha sottoscritta, se colui contro la quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta, ancorché la dichiarazione sia costituita da parti caratterizzate da grafie diverse, sì da apparire predisposta da più persone, ben potendo la scrittura privata essere redatta da soggetto distinto dal sottoscrittore od anche da più soggetti, essendo richiesta l’autografia solo per scritture di natura particolare, come il testamento olografo».
GIORGIO VANACORE
AVVOCATO IN NAPOLI

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