E’ noto il principio secondo cui la c.t.u., nelle cc.dd. scienze tecniche, operando quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche (cd. c.t.u. percipiente), e non già di valutazione di fatti già acclarati (cd. c.t.u. deducente), assurge a vera e propria a fonte oggettiva di prova e non già a mero mezzo di valutazione, e cio’, si badi bene, senza comportare, in capo all’allegante, il venir meno dell’onere della prova: giur. costante, in seno a cui leggasi Cass. 26 aprile – 22 giugno 2005 n. 13401: «Se il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, la funzione del consulente è deducente e la sua attività non può produrre prova; se, viceversa, al consulente è conferito l’incarico dì accertare fatti non altrimenti accertabili che con l’impiego di tecniche particolari, il consulente è percipiente, la consulenza costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo» (ex plurimis, Cass. 8 gennaio 2004 n. 88, idd., 21 luglio 2003 n. 11332, 16 maggio 2003 n. 7635, 30 gennaio 2003 n. 1512, 4 novembre 2002 n. 15399, 31 luglio 2002 n. 11359, 15 aprile 2002 n. 5422, 7 marzo 2001 n. 3343, 12 dicembre 2000, n. 15630, 17 agosto 2000 n. 10916, 20 giugno 2000, n. 8395; nella giur. di merito, Trib. Monza 17 gennaio 2007, Trib. Bari, sez. Modugno, 26 luglio 2005). In dottrina, tra tutti, BONI, I poteri istruttori delle parti e del Giudice. In particolare: problemi in tema di ammissibilità della prova per testimoni in relazione ai limiti previsti dal codici civile; consulenza tecnica d’ufficio; tecniche di redazione dei provvedimenti, Relazione dell’11 giugno 2003 in Roma ad un corso di formazione per magistrati, 16; COMOGLIO, Le prove civili, Torino, 1998, 490 ss.; DE TILLA, Il consulente tecnico nella elaborazione giurisprudenziale, in Giust. Civ., 1993, II, 63; SURIANO, I poteri istruttori delle parti e del giudice. Ammissione, assunzione e valutazione della prova, con particolare riguardo alla consulenza tecnica d’ufficio, Relazione del 15 maggio 2002 in Roma ad un corso di formazione per magistrati, 2-3; ZULIANI, La fase istruttoria nel processo civile ordinario: ammissione, acquisizione, assunzione e valutazione delle prove, Relazione del 16 – 20 giugno 2003 in Roma a ad un corso di formazione per magistrati, 26. Pregevole rassegna degli orientamenti in MORLINI, I poteri ufficiosi del giudice ed in particolare la consulenza tecnica d’ufficio, 49 e s., in http://appinter.csm.it/incontri/relaz/12754.pdf.
GIORGIO VANACORE – Avvocato in Napoli
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