Consiglio di Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1654

In tema di condominio, possono essere eseguiti soltanto con il previo assenso di tutti i condomini i lavori edilizi che un condominio voglia eseguire su una cosa comune, allorquando possono pregiudicare il pari uso del bene comune oppure quando ne altererebbero la destinazione.

È pertanto illegittima per difetto di istruttoria e motivazione una concessione edilizia di opere non connesse all’uso normale della cosa comune rilasciata su richiesta soltanto di alcuni comproprietari, poiché l’amministrazione non ha verificato l’effettiva corrispondenza tra la richiesta di concessione e la titolarità del prescritto diritto di godimento.

articolo tratto da CondominioWeb.com

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