articolo tratto da FiloDiritto.com

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della norma di cui all’articolo 36, comma 1 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce che gli atti di trasferimento di quote societarie possono essere sottoscritti in forma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed essere depositati entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato.

Per quanto riguarda il regime fiscale di tassazione dell’atto di trasferimento, l’Agenzia ha confermato l’estensione del trattamento fiscale delle partecipazioni societarie con sottoscrizione autentica di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile agli atti di trasferimento sottoscritti con firma digitale. Detti atti devono intendersi soggetti a registrazione in termine fisso ex art. 11 della Tariffa Parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (di seguito T.U.R.), pari ad Euro 168,00.

L’Agenzia ha ricordato che “in applicazione delle suddette disposizioni, prima della tassazione degli atti di trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata sottoscritti con firma digitale, dovrà essere verificata la validità del documento informatico depositato per la registrazione, il rispetto delle regole tecniche per la sua formazione, per la sottoscrizione digitale e per la validazione temporale secondo i criteri di seguito indicati”.

(Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Circolare 17 ottobre 2008, n.58/E: Circolare trasferimento quote SRL con firma digitale).

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