La riduzione del personale, in un’ottica di riorganizzazione aziendale, giustifica il licenziamento di quei dipendenti in soprannumero che svolgono in concreto mansioni non più essenziali in rapporto alla rimodulata organizzazione produttiva dell’azienda. Il datore di lavoro, nel dimostrare l’impossibilità di impiegare i lavoratori licenziati in altre mansioni, non deve dare conto dei criteri di redistribuzione seguiti perché frutto di una scelta imprenditoriale insindacabile dal giudice (nella specie, la Corte ha confermato un verdetto d’appello, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente di una società di spedizioni causato dall’esigenza di una riorganizzazione dell’assetto aziendale, necessaria per porre fine alla crisi economica in cui versava da tempo l’azienda).
Cassazione civile , sez. lav., 13 ottobre 2008 , n. 25043
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