articolo tratto da FiloDiritto.com
La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell’anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio.

La Consulta ha ricordato che attraverso l’istituto della esdebitazione il legislatore ha inteso dettare una disciplina applicabile, successivamente alla chiusura del fallimento, alle eventuali parti di debito che, all’esito della procedura concorsuale, a causa dell’incompleto adempimento delle obbligazioni del fallito, continuino a gravare su di lui. In sostanza, “ricorrendo determinate condizioni ed avendo il debitore presentato al riguardo ricorso al tribunale competente per il fallimento (ricorso che può essere introdotto in pendenza della procedura concorsuale ovvero entro l’anno successivo alla pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento), il tribunale medesimo, sentito il curatore del fallimento e il comitato dei creditori, secondo la vigente previsione dell’art. 143 della legge fallimentare, è chiamato a dichiarare inesigibili nei confronti del ricorrente i residui debiti concorsuali. … l’effetto della esdebitazione sia quello di escludere la possibilità per i creditori concorsuali rimasti solo parzialmente soddisfatti di pretendere, dopo la chiusura del fallimento, il pagamento del loro residuo credito da parte del «debitore già dichiarato fallito»”.

A fronte dell’evidente effetto pregiudizievole che l’applicazione dell’istituto ha sulla posizione soggettiva dei creditori concorsuali non integralmente soddisfatti, non è previsto, qualora il ricorso sia presentato nell’anno successivo alla chiusura del fallimento, il coinvolgimento dei soggetti incisi da tale decisione (cioè i creditori) nella procedura giurisdizionale volta alla dichiarazione di esdebitazione.

Secondo la Consulta, “tale omissione, per ciò che riguarda i creditori ammessi al passivo, che hanno cioè manifestato un interesse a partecipare alla procedura concorsuale ritenuto meritevole di tutela da parte degli Organi preposti al suo corretto andamento, e di cui sono, quindi, note le generalità e il domicilio, si pone in contrasto con l’art. 24 della Costituzione”. D’altro canto, secondo la Consulta “Non può ritenersi soddisfacente, ai fini della tutela costituzionale del diritto di difesa, il fatto che l’ultimo comma dell’art. 143 della legge fallimentare preveda la possibilità per i creditori non integralmente soddisfatti di presentare reclamo, ai sensi dell’art. 26 della medesima legge fallimentare, avverso il decreto col quale è stata disposta la esdebitazione. Infatti, a prescindere sia dai brevissimi termini normativi entro i quali essa è legittimamente esercitabile sia dalla problematica compatibilità costituzionale di una forma di tutela giurisdizionale di tipo esclusivamente impugnatorio (in cui, cioè, l’onere probatorio graverebbe sul reclamante) – e non già, come altrove, oppositorio – tale facoltà può essere resa concretamente possibile solo nell’ipotesi in cui coloro che hanno interesse a farne uso siano a conoscenza della esistenza di un provvedimento soggetto a reclamo; ipotesi questa che, stante la mancata previsione della informazione relativa alla instaurazione del procedimento, non trova nei fatti un adeguato fondamento”.

(Corte Costituzionale, Sentenza 30 maggio 2008, n.181: I creditori concorrenti non soddisfatti devono essere informati del ricorso per l’esdebitazione).

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