La vendita di un bene mobile non necessita, per il suo perfezionamento, dell’adozione di forme particolari, potendo essere validamente conclusa anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso, con la conseguenza che l’effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all’atto dell’incontro del “consensus in idem placitum” legittimamente manifestato dai contraenti. Ne consegue che, in caso di vendita verbale di veicolo, la relativa prova ben può essere fornita con ogni mezzo e non necessariamente in via documentale (fattispecie relativa alla vendita di un mezzo agricolo consegnato al compratore, il quale aveva ammesso di avere trattato l’acquisto e aveva già versato un acconto che copriva parte del prezzo complessivo).
Cassazione civile sez. VI, 30/08/2022, n.25524