Il compenso per la fase di studio compete al domiciliatario qualora quest’ultimo partecipi ad una o più udienze, in quanto in tale ipotesi si presuppone che il professionista debba, per l’appunto, studiare la causa per essere preparato tanto a rispondere alle eventuali deduzioni o eccezioni della parte avversa, tanto ad ottemperare alle richieste di chiarimenti che possono provenire dal giudice.

Cassazione civile sez. II, 26/08/2021, n.23456

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                       SEZIONE SECONDA CIVILE                        
              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. DI VIRGILIO    Rosa Maria                    -  Presidente   - 
Dott. GORJAN         Sergio                        -  Consigliere  - 
Dott. ORILIA         Lorenzo                       -  Consigliere  - 
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara                        -  Consigliere  - 
Dott. OLIVA          Stefano                  -  rel. Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                          
                     ORDINANZA                                       
sul ricorso ricorso 6006-2016 proposto da: 
             L.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. 
TAZZOLI n. 2, presso lo studio dell'avvocato KATJA DE CARLO, 
rappresentato e difeso in proprio; 
- ricorrente - 
contro 
         M.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CIVININI 
n. 105, presso lo studio dell'avvocato ENRICO FIORETTI, 
rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI DE GREGORIO; 
- controricorrente - 
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 
28/12/2015; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 
20/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA. 
FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 25.5.2015 M.L. evocava in giudizio L.A.G. innanzi il Tribunale di Bologna, invocandone la condanna al pagamento della somma di Euro 1.851,50 oltre accessori, a fronte delle prestazioni di domiciliazione svolte dalla ricorrente in favore e su incarico del resistente in un procedimento civile sgoltosi presso il medesimo ufficio giudiziario e distinto dal numero R.G. 11585/2013.

Nel frattempo il L., con atto di citazione notificato il 3.6.2015, evocava a sua volta in giudizio la M. innanzi il Giudice di Pace di Taranto, invocando l’accertamento negativo della debenza della somma complessivamente pretesa a credito dalla convenuta, tanto per l’attività svolta innanzi il Tribunale di Bologna che a fronte di quella svolta in due giudizi civili, celebrati innanzi il Giudice di Pace di Imola e distinti, rispettivamente, dai numeri R.G. 1482/2013 e 1483/2013, pari a complessivi Euro 2.568,05. In subordine, il L. chiedeva di limitare l’importo da riconoscere alla predetta alla minor somma di Euro 900, offerta banco iudicis, ritenuta dall’attore congrua, in considerazione degli acconti già versati, pari ad Euro 650,00.

Lo stesso L. si costituiva altresì innanzi il Tribunale di Bologna, resistendo alla domanda della M. ed eccependo in via preliminare l’incompetenza del giudice adito e la litispendenza, in presenza del giudizio di accertamento negativo da lui introdotto innanzi il Giudice di Pace di Taranto.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna accoglieva in parte la domanda, condannando il L. a versare alla M. l’importo di Euro 1.107,92 oltre le spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il L., affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso M.L..

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., della L. n. 794 del 1942, art. 28 e ss., del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3 e 14 perché il Tribunale di Bologna avrebbe dovuto ravvisare l’inammissibiltà della domanda proposta dalla M. ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. Ad avviso del ricorrente, il giudice di merito non avrebbe potuto pronunciarsi sulla domanda di cui anzidetto, in presenza del giudizio di accertamento negativo preventivamente introdotto dal L. innanzi il Giudice di Pace di Taranto, in applicazione del principio di prevenzione, come declinato dalle Sezioni Unite di questa Corte.

La censura è infondata.

La tesi prospettata dal ricorrente poggia sull’assunto secondo cui, in presenza di domanda di accertamento negativo proposta nelle more dell’emissione di un decreto ingiuntivo, dopo il deposito del relativo ricorso ma prima della sua notificazione, la litispendenza dovrebbe essere valutata con riferimento alla notificazione del decreto ingiuntivo, e non alla precedente data del deposito del ricorso. Questa tesi è tuttavia smentita dallo stesso precedente delle Sezioni Unite di questa Corte richiamato dal ricorrente. Le Sezioni Unite, infatti, intervenute a comporre un contrasto insorto tra le Sezioni semplici, hanno affermato che “Nel caso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta l’emissione di decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, se, in virtù del rapporto di continenza tra le due cause, quella di accertamento negativo si presti ad essere riunita a quella di opposizione, la continenza deve operare in questo senso, retroagendo gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti al giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007, Rv. 599253). E’ quindi al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, e non alla successiva data della notificazione del ricorso e del decreto, che si deve avere riguardo per valutare il momento in cui è iniziata la pendenza del giudizio.

Inoltre, in materia di compensi professionali dell’avvocato per prestazioni di assistenza giudiziale civile, questa Corte ha affermato il principio – che merita di essere ribadito – per cui la controversia va introdotta dinanzi al giudice davanti al quale si è svolto il giudizio oggetto della richiesta di pagamento (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 4485 del 23/02/2018, Rv. 647316), con la sola eccezione dell’ipotesi in cui si tratti di liquidazione relativa a diversi gradi dello stesso giudizio, nel qual caso la competenza appartiene al giudice del grado superiore (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 4247 del 19/02/2020, Rv. 657193).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 5 ed art. 8, comma 2, perché il Tribunale felsineo avrebbe erroneamente riconosciuto alla M., che aveva svolto solo prestazioni di domiciliazione, il compenso relativo alla fase di studio della controversia.

La censura è inammissibile.

Il compenso per la fase di studio compete infatti al domiciliatario qualora quest’ultimo partecipi ad una o più udienze, in quanto in tale ipotesi si presuppone che il professionista debba, per l’appunto, studiare la causa per essere preparato tanto a rispondere alle eventuali deduzioni o eccezioni della parte avversa, tanto ad ottemperare alle richieste di chiarimenti che possono provenire dal giudice. Nel caso di specie è pacifico che la M. abbia partecipato ad almeno una udienza, poiché lo stesso ricorrente lo riconosce espressamente nel ricorso (cfr., in particolare pag. 9, ove il ricorrente afferma di aver convenuto con la M. un compenso globale di Euro 200 “… per l’intera fase introduttiva compresa la prima udienza di comparizione di tutte e tre le cause”).

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta esame di un fatto decisivo, perché il Tribunale avrebbe omesso di valutare il contenuto della lettera di conferimento di incarico inviata dal L. alla M., nella quale veniva stabilita la misura del compenso offerto, appunto pari ad Euro 200 per tutti e tre i giudizi, inclusa la prima udienza di comparizione. Poiché detta lettera non era stata contestata dalla M., il qiudice di merito avrebbe dovuto ravvisare la formazione di un accordo tra le parti sul quantum del compenso anzidetto.

La censura è inammissibile.

Il fatto che nella lettera di incarico fosse stato indicato un importo omnicomprensivo non è di per sé indicativo, posto che non risulta l’accettazione, da parte della M., di detta determinazione unilaterale del L.. Ne’ quest’ultimo si cura di indicare, nella censura in esame, da quale documento o atto, ritualmente acquisito al giudizio di merito, emergerebbe la prova di tale ipotetico consenso. Sotto questo profilo la doglianza difetta del grado minimo di specificità previsto per il motivo di ricorso in Cassazione, poiché la sua lettura non consente al collegio la possibilità di verificare direttamente la sussistenza del vizio denunziato.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, perché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la somma versata dal L. fosse pari Ed Euro 66,67 laddove egli aveva documentato di aver corrisposto alla M. il maggior importo di Euro 850.

Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché se il Tribunale avesse correttamente conteggiato gli acconti da lui versati alla M., sarebbe risultata evidente la sproporzione tra quanto richiesto dalla domiciliataria (Euro 2.568,05), quanto accertato di sua spettanza dal Tribunale di Bologna (Euro 1.107,92). Inoltre, sarebbe emersa la notevole vicinanza tra quest’ultimo importo e quanto offerto dal L. banco iudicis (Euro 900). Di conseguenza, il giudice di merito avrebbe erroneamente condannato l’odierno ricorrente al pagamento integrale delle spese di lite, in assenza di una sua effettiva soccombenza.

Le due censure, che sono suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Innanzitutto, va evidenziato che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente la determinazione dei compenso spettante alla M. in relazione alla causa distinta dal numero R.G. 11585/2013, svoltasi dinanzi il Tribunale di Bologna. In relazione a detto giudizio, il L. ha dedotto, nelle sue difese (il cui contenuto è riportato sia a pag. 3 dell’ordinanza impugnata, sia a pag. 9 del ricorso), di aver versato alla M. l’importo di Euro 200 per tre giudizi, tra cui era compreso quello oggetto della domanda proposta con il libello introduttivo della presente controversia. Il Tribunale di Bologna ha doverosamente preso atto di tale allegazione difensiva del L. ed ha imputato quel versamento in assenza di diversa prova sulla sua imputazione – in parti uguali per tutte e tre le cause alle quali esso si riferiva, calcolando quindi, in acconto sui compensi relativi al già citato giudizio R.G. 11585/2013, l’importo di Euro 66,67, pari ad un terzo di Euro 200).

Il L. sostiene di aver versato il maggiore importo di Euro 650, ma tale circostanza è smentita dal fatto che – come evidenziato a pag. 2 del controricorso, con affermazione non specificamente contestata dal ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale – lo stesso L. aveva affermato, nella controversia da lui preventivamente introdotta presso il Giudice di Pace di Taranto, di aver eseguito il versamento di Euro 650 di cui anzidetto non soltanto a fronte della causa R.G. 11585/2013, oggetto del presente giudizio, ma anche a fronte dell’assistenza prestata dalla M. in altri giudizi, pendenti dinanzi il Giudice di Pace di Imola e distinti da numeri R.G. 1482/2013 e 1483/2013. Il versamento dell’importo, di cui si discute, dunque, da un lato non è stato adeguato direttamente nel presente giudizio, ma in altro contesto – e precisamente nella causa pendente innanzi il Giudice di Pace di Taranto – e dall’altro, anche in quella sede, non è stato riferito esclusivamente alla causa R.G. 11585/2013.

Nessun rilievo, poi, ha il confronto proposto dal ricorrente, posto che la M. non risulta aver chiesto, per l’assistenza prestata per il solo giudizio R.G. 11585/2013, l’importo di Euro 2.568,05, bensì la minor somma di Euro 1.851,50 (come anche il L. riconosce a pag. 4 del ricorso). Il raffronto, semmai, avrebbe dovuto essere proposto tra detto ultimo importo e quello, di Euro 1.107,92, riconosciuto alla M. dal Tribunale felsineo. Ne’, per concludere sul punto, ha rilevanza il fatto che il L. abbia offerto banco iudicis la somma di Euro 900, da un lato in quanto trattavasi di offerta formulata solo in via subordinata – lo afferma sempre lo stesso L., ancora a pag. 4 del ricorso – e dall’altro in quanto in ogni caso detto importo è risultato inferiore a quello effettivamente riconosciuto dovuto alla M. dalla pronuncia qui impugnata. Dal che consegue la soccombenza del L., nell’ambito del giudizio di merito e la correttezza della sua condanna alle spese, governate dal Tribunale secondo il principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1.

Inoltre, il quinto motivo di ricorso è ulteriormente inammissibile per carenza di specificità, poiché il ricorrente non chiarisce in quale misura la liquidazione delle spese operata dal Tribunale, abbia comportato un’ipotetica lesione della norma sulle tariffe forensi né l’applicazione di uno scaglione scorretto, o di importi non coerenti con quelli di cui alla tariffa in vigore all’atto della liquidazione, tale da causare, in capo al ricorrente medesimo, un pregiudizio concreto ed effettivo. Sul punto, il collegio ritiene di dare continuità al principio per cui è onere della parte che lamenti l’erronea liquidazione delle spese giudiziali dimostrare “… che l’attività esposta sia stata effettivamente resa, nonché quali singole voci non siano state incluse nella somma liquidata a compensazione, o siano state liquidate in violazione dei limiti tariffari, potendo il giudice, solo in forza di tale attività, verificare con puntualità e precisione la corrispondenza o meno delle richieste alle risultanze di causa …(Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013, rv. 625598).

Ne deriva che, quando intenda contestare l’applicazione di un determinato scaglione, il professionista “… deve, a pena d’inammissibilità, indicare il valore della controversia rilevante ai fini dello scaglione applicabile, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l’apprezzamento della decisività della censura” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015, Rv. 634324); mentre, quando impugni la liquidazione del compenso per pretesa violazione dei minimi tariffari, “… ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore…” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv. 647175). In difetto di tali specifiche indicazioni, la censura è inammissibile.

In definitiva, va rigettato il primo motivo di ricorso e vanno dichiarati inammissibili il secondo, terzo, quarto e quinto motivo. Le spese del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

.Q.M.la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 710, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021