Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, ciò che conta non è tanto la provenienza del documento dell’impresa, quanto la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa medesima. Elemento centrale della valutazione è l’attendibilità del materiale disponibile, cioè dal grado di fedeltà del dato rappresentato con l’effettiva realtà dell’impresa.
Corte di Cassazione con ordinanza n. 10509/19 depositata il 15 aprile 2019.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 28 febbraio – 15 aprile 2019, n. 10509
Presidente Didone – Relatore Solaini
Rilevato in fatto
che:
Con sentenza n. 710/16 pubblicata il 29 luglio 2016, il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società (…) srl in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 29.12.2015. La società non si è costituita in giudizio, ed il Tribunale, in virtù del principio secondo cui grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto, di provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti dimensionali indicati dalla L. Fall., art. 1, comma 2, per evitare la relativa declaratoria e rilevando che tale onere non era stato assolto, dichiarava il fallimento della predetta (…) srl.
Con reclamo, L. Fall., ex art. 18, l’odierna ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Milano, deduceva l’insussistenza dei requisiti di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, e depositando i conteggi attinenti agli esercizi 2013, 2014 e 2015 evidenziava il mancato superamento delle soglie di fallibilità stabilite dalla legge.
Osserva la Corte d’Appello, che il mancato deposito del bilancio relativo all’esercizio 2014 implica la mancata prova dell’insussistenza della soglia di fallibilità, relativa a quell’anno, e ciò, in virtù del principio regolatore della materia secondo cui grava sul debitore documentare il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali necessari per poter essere dichiarati falliti; né tale conclusione è preclusa dalla natura officiosa del procedimento d’istruzione prefallimentare che non trasforma il giudice in un autonomo organo di ricerca della prova. Ad avviso della Corte territoriale la portata essenziale dei bilanci va assunta come decisiva e pregiudiziale, almeno in difetto di una causa giustificativa della loro mancata formazione, al fine di non trasformare l’inerzia organizzativa del debitore in una opportunità di ricorso ad altri mezzi di prova meno “tipici” trattandosi di una base documentale imprescindibile senza voler assurgere al rango di prova legale, potendo il giudice ricorrere anche a circostanze ulteriori per dare conto della loro inattendibilità.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, la società (…) s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, mentre, la curatela del fallimento non ha spiegato difese scritte.
Il Procuratore generale concludeva per l’infondatezza del ricorso.
Considerato in diritto
che:
Con il motivo di censura, la società ricorrente deduce la violazione della L. Fall., artt. 1 e 15, perché il Tribunale non aveva accertato la mancanza dei requisiti di fallibilità in capo alla stessa e per avere disatteso la richiesta avanzata dalla società fallenda di verifica dell’insussistenza dei predetti requisiti, attraverso indagini officiose. In particolare, al di là della circostanza che le risultanze del bilancio del 2014 erano riepilogate in quello del 2015, è stato disatteso quanto riferito dal curatore del fallimento (di cui era stata disposta l’audizione su richiesta della società reclamante) che aveva evidenziato l’insussistenza dei requisiti di fallibilità, circostanza che avrebbe dovuto, quanto meno, indurre il giudicante a una verifica officiosa della contabilità; ed, inoltre, né il creditore procedente né entrambi i giudici dei gradi di merito avevano dubitato della fondatezza delle singole poste di bilancio riferito al triennio in contestazione (2013-2015).
Il motivo è fondato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte “In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui alla L. Fall., art. 15, comma 4, che, pur costituendo, ai suddetti fini, strumenti di prova privilegiati, non sono espressamente menzionati nella L. Fall., art. 1, comma 2” (Cass. n. 30541/18, 30516/18, 6991/19; secondo Cass. n. 16067/18, i bilanci non approvati, ovvero non iscritti nel registro delle imprese, pur avendo incidenza ai fini dell’istruttoria prefallimentare, L. Fall., ex art. 15, comma 4, tuttavia, non se ne può negare, in astratto, l’attendibilità, senza uno specifico accertamento ed una conseguente concreta motivazione del perché si giunga a tale conclusione, in presenza di ulteriore documentazione contabile riferita al periodo in contestazione).
Pertanto, se pure il bilancio d’esercizio può dirsi canale privilegiato per la valutazione prevista dalla L. Fall., art. 1, comma 2, in quanto la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, tuttavia, la verifica della sussistenza dei requisiti di “non fallibilità” è un campo d’indagine particolarmente aperto e disponibile, nel quale il termine naturale di riferimento sono le scritture contabili dell’impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare la presenza o meno dei requisiti dimensionali, con la piena utilizzabilità dell’intero corredo contabile della stessa impresa (per un richiamo al libro giornale e alle denunce dei redditi, v. Cass. n. 13463/13) e secondo l’ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente (vedi i riferimenti alla “corrispondenza d’impresa” e gli altri documenti di cui alle norme dell’art. 2220 c.c., e art. 2214 c.c., comma 2, seconda parte).
Infatti, ciò che conta non è tanto la provenienza del documento dall’impresa interessata, quanto, piuttosto la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa medesima: è, pertanto, centrale la valutazione dell’attendibilità, ex art. 116 c.p.c., del materiale disponibile, cioè, del grado di fedeltà del dato ivi rappresentato con l’effettiva realtà dell’impresa che viene considerata.
Nel caso di specie, in primo luogo, le risultanze del bilancio del 2014 erano riepilogate in quello del 2015, senza che fossero stati avanzati dubbi o contestazioni sulla fondatezza delle singole poste, ma soprattutto, i giudici d’appello dopo aver aderito alla richiesta della società reclamante di disporre l’audizione del curatore che aveva confermato sia l’attendibilità dei dati esposti, che l’insussistenza dei requisiti dimensionali, per la fallibilità dell’impresa, si erano determinati per l’inattendibilità del bilancio 2014, senza, a questo punto, farsi carico di una verifica officiosa della contabilità, per il medesimo 2014.
Pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va, cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
La corte suprema di cassazione
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.
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