In tema di fallimento, l’art. 15, comma 3 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall’Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario, depositerà l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro. Tale norma detta in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società.

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 11/12/2017, n. 29630.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liq., in persona del curatore fall. p.t., rapp. e dif. dall’avv. Giampaolo Manca, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Paola Fiecchi, in Roma, via Paola Falconieri, n. 100, come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l. in liq., in persona del l. r. p.t., rapp. e dif. dall’avv. Renato Margelli e dall’avv. Stefano Serra, elett. dom. presso Antonia De Angelis, in Roma, via Portuense n. 104, come da procura a margine dell’atto;
– controricorrente –
P.B.M. s.r.l., in persona del l.r.p.t.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza App. Cagliari 8.11.2016, n. 45/2016, in R.G. 106/2016;
vista la memoria del controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.
Svolgimento del processo
Rilevato che:
1. il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liq. impugna la sentenza App. Cagliari 8.11.2016, n. 45/2016, in R.G. 106/2016, con cui è stato accolto il reclamo della società (OMISSIS) s.r.l. in liq. già proposto avverso la sentenza Trib. Cagliari 8.1.2016, n. 4/2016 di declaratoria di fallimento reso su originaria istanza di P.B.M. s.r.l.;
2. la corte di appello ha riconosciuto: a) la tempestività del reclamo, intervenuto nel termine semestrale dal deposito della sentenza del tribunale, cui non era seguita una provata notifica formale alla parte; b) l’erroneità della originaria istanza di fallimento, non attuata alla residenza del liquidatore, invero dovendosi ritenere inidonea la notifica presso la sede sociale, come avvenuto (e riscontrato specificamente dai giudici cagliaritani) nel procedimento ex art. 15 L. Fall., derivandone la revoca del fallimento e la rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.;
3. con il ricorso, in due motivi la ricorrente contesta la supposta erroneità del procedimento notificatorio per come rilevato dalla corte, sostenendone piuttosto la specialità rispetto a quello comune.
Motivi della decisione
Considerato che:
1. il ricorso è fondato, applicandosi in materia una disciplina che questa Corte ha sintetizzato precisando che “l’art. 15, comma 3 L. Fall. (nel testo, novellato dalla L. n. 221 del 2012, applicabile ratione temporis) stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall’indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall’U. G. che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I., oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario, depositerà l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro. La norma ha dunque introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società.” (Cass. 602/2017, 17946/2016);
2. va invero sottolineato che la pacifica legittimazione del liquidatore a partecipare al procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società messa in liquidazione ovvero a reclamare la relativa sentenza, e financo quando la società sia stata cancellata dal registro delle imprese (Cass. 23393/2016), costituisce principio diverso da quello organizzativo del contraddittorio stesso, avanti al tribunale, ispirato con il vigente art. 15 L. Fall. a criteri di celerità e pubblico interesse contemperanti così le esigenze di pronta instaurazione del concorso per come facenti capo alla pluralità degli operatori economici, tra cui la massa dei creditori;
3. al punto che detta specialità ha trovato piena giustificazione di compatibilità costituzionale (Corte cost. 146/2016) e non può patire alcuna limitazione de facto, quale quella invocata dalla controricorrente ed emersa dalle difese, in punto di asserita conoscenza effettiva del ricorrente di una diversa sede reale del debitore, circostanza irrilevante in questo giudizio; nè, per quanto premesso, la condizione della liquidazione incide in modo diretto sulla configurazione sequenziale degli adempimenti notificatori, per come dettati dalla novella dell’art. 15 L. Fall. applicabile alla vicenda e con principio non sovrapponibile a quello considerato per diversa, anteriore al 1 gennaio 2014, fattispecie nel precedente menzionato dal giudice di merito, ma impropriamente utilizzato;
4. il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio, anche per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2017

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