1) Sulla materia oggetto dei seguenti spunti si rinviene, in verità, uno scarso formante giurisprudenziale, in seno al quale si segnala, Cass., sez. lav., 21 giugno 2002 n. 9125, sentenza resa in tema di diritto d’accesso all’attività dell’Inps, incline a riconoscere anche alla materia previdenziale l’estensione dei principi della fondamentale legge 7 agosto 1990 n. 241.
La giurisprudenza appena riferita consente, pertanto si svolgere i seguenti rilievi sull’importante tema della motivazione degli atti emanati dagli enti di previdenza, che, sovente, si avvalgono, al pari degli altri enti esercenti pubblici poteri e potestà, di clausole di stile (si pensi, tra tutti, ai verbali resi dalle commissioni mediche Asl in materie di diniego di benefici e/o provvidenza economiche).
2) Pur ad ammettere, sia solo per un momento, che nel pronunciarsi (il più delle volte con motivazioni anodine), gli Enti de quibus si avvalgano dei canoni della cd. discrezionalità tecnica, ciò non vale sovente ad esentarli dalla violazione dell’obbligo di motivazione, divenuto requisito fondamentale di legittimità dell’atto amministrativo a partire dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che (nel testo risultante dalla recente legge 11 febbraio 2005 n. 15) così stabilisce:
Articolo 3 – Obbligo di motivazione – «1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere».
3) Orbene, è noto che, a decorrere dall’entrata in vigore della menzionata normativa sull’attività amministrativa – che il legislatore del 2005 ha inteso corroborare con la novella di cui si è dato conto –, presso gli operatori del diritto vi sia concordia di opinioni nel riconoscere valenza prioritaria al requisito della motivazione del provvedimento, assolutamente servente al rispetto del principio del contraddittorio, la cui cittadinanza è innegabilmente riconosciuta nella materia del procedimento amministrativo.
Orbene, anche in forza della giurisprudenza citata in esordio non vi è ragione di dubitare circa l’estensione anche alla materia previdenziale dei principi posti dalla l. 241/90, e ciò allo scopo di assicurare pregnanza e piena espansione alle esigenze di economicità, efficacia ed, ancor più, di pubblicità e trasparenza dell’attività degli enti pubblici.
Giorgio Vanacore
Avvocato in Napoli
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