Fotolia_58459385_XSRelativamente all’opposizione allo stato passivo fallimentare, esperita dall’istituto di credito ai fini dell’ammissione al privilegio del credito vantato nei confronti della fallita, per un finanziamento a tasso agevolato, deve ritenersi che i contributi in conto interessi su finanziamenti agevolati, il privilegio assiste solo i crediti dello Stato per la restituzione dei contributi in conto interessi, non anche il credito della banca erogatrice del mutuo. Ne discende, dunque, l’infondatezza dell’opposizione.

Cass. civ. Sez. I, 24/08/2015, n. 17111 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Banca popolare di garanzia s.c.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. BERTOLI ANTONIO, come da mandato a margine del ricorso C.F. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Fallimento Rotex s.r.l., domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro 62, presso l’avv. FEDELI VALENTINO, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. Enrico Fossati, come da mandato in calce al controricorso C.F. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5193/2009 cron., del Tribunale di Como, depositato il 22 aprile 2009;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. DEL CORE Sergio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato il Tribunale di Como rigettò l’opposizione proposta dalla Banca popolare di garanzia s.c.p.a. avverso lo stato passivo del Fallimento Rotex s.r.l., nel quale il suo credito per complessivi Euro 801.319,56 era stato ammesso in rango chirografario anzichè con il richiesto privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9. Risulta dagli atti che il 21 ottobre 2004 la Simest s.p.a. aveva erogato alla Rotex s.r.l. un finanziamento agevolato di Euro 1.581.850, da destinarsi a un programma di penetrazione commerciale in (OMISSIS), garantito da fideiussioni, una delle quali prestata dalla dante causa della Banca popolare di garanzia s.c.p.a.

Il contratto di mutuo era stato però risolto l’11 gennaio 2008 per inadempimento della Rotex s.r.l., che era stata poi dichiarata fallita; e la Banca popolare di garanzia s.c.p.a., avendo in parte restituito alla Simest s.p.a. la somma mutuata, aveva richiesto di essere ammessa al passivo del fallimento con il suddetto privilegio.

Nel pronunciarsi su tale richiesta, ritennero i giudici del merito che il privilegio invocato dalla banca non potesse essere riconosciuto, perchè il decreto legislativo che lo aveva introdotto non era mai entrato in vigore per mancata emanazione dei regolamenti attuativi cui era condizionato.

Ricorre per cassazione la Banca popolare di garanzia s.c.p.a. e propone due motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso il Fallimento Rotex s.r.l..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, con riferimento alla L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20.

Sostiene che, essendo stato adottato il regolamento di disciplina dei finanziamenti pubblici alle imprese esportatrici, il privilegio previsto per il credito di restituzione conseguente a revoca del finanziamento è assistito dal privilegio riconosciuto dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che erroneamente i giudici del merito hanno argomentato dal mancato richiamo al D.Lgs. n. 123 del 1998, nel contratto di finanziamento e nella successiva revoca per concludere in ordine alla mancata vigenza del privilegio controverso.

Sostiene che il privilegio previsto dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, si applica anche ai finanziamenti concessi dalla pubblica amministrazione per mezzo di terzi.

2. Benchè la motivazione del decreto impugnato debba essere corretta a norma dell’art. 384 c.p.c., il ricorso risulta infondato, perchè non compete alla Banca popolare di garanzia s.c.p.a. il privilegio richiesto.

Il D.Lgs. n. 123 del 1998, prevede interventi pubblici di sostegno alle imprese che, secondo quanto dispone il suo art. 7, possono essere attuati nelle forme più diverse: “credito d’imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 1, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato”.

L’art. 9, del decreto prevede che tali interventi possano essere revocati “per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili”, stabilendo al comma 4, che, “nei casi di restituzione dell’intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purchè proporzionale all’inadempimento riscontrato, l’impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali”.

Il privilegio controverso è previsto al quinto comma dello stesso art. 9, ove si stabilisce che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751 bis c.c., e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”; e si precisa che “al recupero dei crediti si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, comma 2, delle somme oggetto di restituzione, nonchè delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.

Sicchè è evidente che il privilegio è riconosciuto solo ai crediti dello Stato per la restituzione delle erogazioni pubbliche, come è confermato dall’art. 9, comma 6, ove si aggiunge che “le somme restituite ai sensi del comma 4, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità” dei programmi di intervento. In particolare deve dunque ritenersi che nel caso, come quello in esame, di contributi in contro interessi su finanziamenti agevolati, il privilegio assiste solo i crediti dello Stato per la restituzione dei contributi in conto interessi, non il credito della banca erogatrice del mutuo. Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso.

Si giustifica tuttavia la compensazione delle spese, in ragione della mancanza di precedenti e dell’erronea giustificazione esibita nel decreto impugnato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2015

 

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