La precisazione, contenuta nel ricorso ex art. 98 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi ai fini probatori, con indicazione, per relationem, dei documenti già prodotti dinanzi al giudice delegato nella fase di verifica dello stato passivo, consente di escludere ogni colpevole inerzia della stessa parte in relazione alla mancata produzione degli stessi. L’istanza per l’acquisizione di detti documenti può, invero, essere intesa come autorizzazione al ritiro ex art. 90, L.F. applicabile, in virtù della sua portata generale, anche al procedimento di opposizione allo stato passivo. L’operatività dell’esposto principio, tuttavia, deve essere esclusa, qualora il ricorrente non abbia indicato precipuamente di avere fatto riferimento agli specifici documenti prodotti nella fase di verifica, né avanzato alcuna istanza per l’acquisizione dei detti documenti (come nel caso al vaglio della Corte)
Cass. civ. Sez. I, 24/07/2015, n. 15563
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3217/2008 proposto da:
Z.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 27, presso l’avvocato MELUCCO ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANIELLO PULLANO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
NIONE EURO-AMERICANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso l’avvocato PALMERI GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5354/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2015 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato A. MELUCCO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato P. PALMERI, con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo.
Svolgimento del processo
Zomparelli Mario proponeva opposizione allo stato passivo della Tirrena Assicurazioni s.p.a. in l.c.a., atteso che era stato ammesso per somme ritenute inferiori al dovuto, in relazione a tre sinistri coperti da garanzia assicurativa con detta società.
Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 21/5/2003, dichiarava la nullità del ricorso.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 novembre – 4 dicembre 2006, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato nel merito l’opposizione allo stato passivo e condannato l’appellante alle spese.
La Corte del merito ha ritenuto non travolta da nullità la domanda relativa al sinistro del 28/9/92, ma infondata, per l’assoluta mancanza di prova (la parte non aveva prodotto alcun documento, non avendo neppure depositato il fascicolo di parte di primo grado).
Ricorre avverso detta pronuncia lo Z., sulla base di cinque motivi.
Si difende con controricorso Unione Euro Americana di Ass.ni s.p.a.
in l.c.a..
Ambedue le parti hanno depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1.1.- Col primo e col secondo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, sostenendo di non avere alcun onere di depositare il fascicolo di parte, che non era stato ritirato, e che quindi avrebbe dovuto essere d’ufficio trasmesso, insieme al fascicolo d’ufficio, dalla Cancelleria su richiesta della Corte d’appello, ex art. 347 c.p.c.; deduce che nel mancato ritiro del fascicolo è ravvisabile il legittimo affidamento della parte in relazione alla successiva trasmissione da parte della Cancelleria, in uno al fascicolo d’ufficio; assume che i documenti allegati al ricorso ìntroduttivo devono ritenersi parte integrante dello stesso, e come tali inseriti e trasmessi al Giudice d’appello, al quale spetta, in difetto, disporne comunque l’acquisizione.
1.2.- I due motivi, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamente collegati, sono infondati.
Come reiteratamente affermato da questa Corte, il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo, sicchè al creditore, la cui domanda L. Fall., ex art. 93, sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento L. Fall., ex art. 99, la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita “ex officio” (così le pronunce 493/2012, 22711/2010, tra le altre).
La recente ordinanza 16101/2014 ha interpretato peraltro detto principio, nel senso che il giudice non può supplire alla colpevole inattività della parte, ed ha così ritenuto che, nel caso in cui il ricorrente aveva tempestivamente precisato nel ricorso L. Fall., ex art. 98, i documenti di cui intendeva avvalersi ai fini probatori, indicando, per relationem, i documenti già prodotti avanti al G.D. nella fase di verifica dello stato passivo, non era ravvisabile alcuna colpevole inerzia della parte, e l’istanza per l’acquisizione dei detti documenti poteva essere considerata come autorizzazione al ritiro dei documenti stessi L. Fall., ex art. 90, applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo.
Nella specie, il ricorrente non può avvalersi di detto principio, per non avere indicato precipuamente di avere fatto riferimento agli specifici documenti prodotti nella fase di verifica, nè avanzato alcuna istanza per l’acquisizione dei detti documenti.
Quanto in particolare all’argomento della parte, inteso a far valere come il fascicolo di parte non ritirato debba considerarsi parte integrante del fascicolo d’ufficio, sì da doversi ritenere oggetto della trasmissione al Giudice d’appello ex art. 374 c.p.c., va rilevato che il fascicolo di parte, pur custodito con il fascicolo d’ufficio formato dal Cancelliere, ex art. 72 disp. att. c.p.c., conserva la propria autonomia e distinta funzione, di talchè la parte non potrebbe ritenersi assolta dall’onere di produrre il fascicolo di primo grado, con i relativi documenti, facendo affidamento sul richiamo d’ufficio del fascicolo d’ufficio, ex art. 347 c.p.c..
1.4.- Il secondo motivo, col quale il ricorrente si duole del vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, è inammissibile, in quanto privo del momento di sintesi.
Ed infatti, come affermato nella pronuncia 1747/2011, questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).
Al riguardo, ancora, è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, tra le tante, le pronunce 8897/2008, 8555/2010, 5794/2010 e, tra le ultime, 2219/2013 e 14355/2013).
1.5.- Il quarto motivo è inteso a far valere, sotto il profilo del vizio di motivazione, la mancata valutazione da parte della Corte d’appello delle ammissioni effettuate dalla Unione Euro Americana, in forza delle espressioni adottate nella comparsa di costituzione e risposta del 14/4/2004(riportate alle pagine 10 e 11 del ricorso, sub nn. 1 e 2), in relazione all’avvenuto esborso da parte dello Z. delle somme per le quali era stata richiesta l’ammissione al passivo.
1.6.- Il (sesto)motivo è inteso a far valere, quale vizio ex art. 360 c.p.c., n. 4, la mancata rilevazione da parte della Corte d’appello dell’ammissione fatta dalla controparte, a valere quale elemento di prova ex art. 116 c.p.c., sì da ritenere la parte sollevata dall’onere probatorio ex art. 2697 c.c..
1.7.- Col sesto mezzo, lo Z. fa valere lo stesso error in procedendo come vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3.
1.8.- I motivi quarto, quinto e sesto, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi infondati.
Secondo lo Z., varrebbero come ammissioni le espressioni adottate dalla controparte in sede di costituzione in primo grado, e riportate alle pagine 10 e 11 del ricorso.
Tale assunto è infondato.
E’ agevole rilevare che il riferimento al sinistro del 10/9/1992 è inammissibile già in forza del rilievo che per lo stesso la Corte d’appello ha confermato la declaratoria di nullità della domanda già resa dal Tribunale, con statuizione che l’odierno ricorrente non ha censurato; in ogni caso, sia per detto sinistro che per quello del 28/9/92, va rilevato che la pretesa ammissione da parte della Procedura non si è tradotta nelle coerenti conclusioni della stessa (nè il ricorrente riporta le conclusioni della controparte), di talchè il Giudice del merito non poteva ritenersi esonerato dal verificare la fondatezza della domanda dello Z., secondo i principi di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della documentazione in atti.
1.9.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese,liquidate in Euro 2500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2015
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