In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa sufficiente, a tal fine, un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante. Ciò posto, il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta.
Cass. civ. Sez. I, 17/02/2015, n. 3111
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19242/2008 proposto da:
SHARE OFFICE S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso l’avvocato MENGHINI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO MALINVERNI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
IMAGINE DI GATTI AURELIO & C. S.A.S. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso l’avvocato GIORGIO VASI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO’ FRANCESCO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
FALLIMENTO SHARE OFFICE S.R.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 774/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 04/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2014 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che, con sentenza del 28-31 gennaio 2008, il Tribunale di Vercelli, a seguito del ricorso della s.a.s. Imagine di Gatti Aurelio & C, dichiarò il fallimento della s.r.l. Share Office, fondandolo sia sul credito esecutivo vantato dalla ricorrente, pari a Euro 43.788,22, sia sulla perdita di esercizio, pari a Euro 75.053,00, risultante dal conto economico della Società al 30 settembre 2007;
che, a seguito del reclamo della s.r.l. Share Office, resistito dal Fallimento della s.r.l. Share Office e dalla s.a.s. Imagine di Gatti Aurelio & C, la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 774/2008 del 4 giugno 2008, ha rigettato il reclamo;
che, in particolare, la Corte ha, tra l’altro, affermato che: a) “(…) l’esistenza del credito della Imagine s.a.s. è sufficientemente accreditata dalla sentenza di primo grado che ha accolto la relativa domanda di condanna della Share Office s.r.l., e benchè sia ancora pendente l’impugnazione, va osservato che l’istanza di inibitoria della provvisoria esecutorietà della pronuncia di primo grado è stata respinta”; b) quanto alla pretesa necessità della pluralità di creditori per la dichiarazione di fallimento, “la molteplicità di posizioni creditorie non è subrequìsito dello stato di insolvenza, essendo sufficiente per la dichiarazione di fallimento anche un solo debito cui l’imprenditore non sia in grado di far fronte con mezzi normali di pagamento”; c) “(…) Ancor più decisiva, ai fini di conclamare lo stato di decozione dell’impresa, è l’azzeramento del capitale sociale verificatosi per perdite generatesi già nell’esercizio del 2005 (pari a Euro 393.640,00, a fronte di un capitale sociale di Euro 90.000,00), e non coperte (…). Tale dato evidenzia un’incapacità di far fronte alle obbligazioni ormai strutturata e irreversibile, tale da non lasciare adito a dubbio alcuno sulla ricorrenza del presupposto oggettivo del fallimento”;
che avverso tale sentenza la s.r.l. Share Office ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che resiste, con controricorso, la s.a.s. Imagine di Gatti Aurelio &
C.;
che il Fallimento della s.r.l. Share Office, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;
che, all’esito dell’odierna udienza di discussione, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato che, con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 261, art. 5, rispettivamente modificati dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, artt. 18 e 80, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), la ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, Ritenuto, lettere a e b), ribadendo la necessità della pluralità di creditori per la dichiarazione di fallimento, la circostanza della contestazione anteriore al ricorso della s.a.s. Imagine di Gatti Aurelio & C. per il fallimento della s.r.l. Share Office – del credito fatto valere dalla stessa Società Imagine, la disponibilità di un immobile di cospicuo valore, nonchè l’assenza di protesti;
che tale motivo, pur presentando consistenti profili di inammissibilità anche con riguardo al formulato quesito di diritto, è complessivamente infondato;
che, quanto alla pretesa necessità di una pluralità di creditori istanti per la dichiarazione di fallimento del debitore, tale tesi collide radicalmente con la lettera della L. Fall., art. 6, comma 1, che prevede la dichiarazione di fallimento anche a seguito del ricorso di un unico creditore (cfr., ex plurimis, la sentenza delle S. U. n. 1521 del 2013), purchè al relativo debito l’imprenditore non sia in grado di far fronte con mezzi normali di pagamento, in tal modo manifestando lo stato di insolvenza dell’impresa;
che, quanto alla questione se ai fini della dichiarazione di fallimento possa tenersi conto di crediti contestati, è noto che, secondo diritto vivente, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la L. Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo, essendo viceversa sufficiente a tal fine un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (cfr., ex plurimis, la sentenza delle S. U. n. 1521 del 2013 cit., nonchè la sentenza n. 6306 del 2014);
che al riguardo, nella specie, i Giudici a quibus hanno correttamente proceduto, in conformità con tale principio, all’accertamento sommario del credito fatto valere dalla Società Imagine ai fini della valutazione della solvibilità della debitrice, fondando la delibazione di esistenza del credito sia sulla sentenza di primo grado, che ha accolto la relativa domanda di condanna nei confronti della s.r.l. Share Office, sia sulla circostanza che l’istanza di inibitoria della provvisoria esecutorietà della pronuncia di primo grado è stata respinta in sede di impugnazione;
che – tenuto conto del principio, secondo cui il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 7252 del 2014) – tutti gli altri profili di censura dedotti con il motivo in esame sono inammissibili, perchè si risolvono in una richiesta di riesame degli accertamenti di fatto e delle valutazioni dei Giudici a quibus espressi con motivazione immune da vizi logici e giuridici;
che, con il secondo motivo (con cui deduce: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 2482 bis c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), la ricorrente critica per altro verso la sentenza impugnata (cfr., supra, Ritenuto, lettera c), sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dai Giudici quibus, i bilanci degli esercizi 2005 e 2006 si sono chiusi con un utile di esercizio, che le perdite sono risultate inferiori ad un terzo del capitale sociale, e che il debito verso le banche era agevolmente rimborsabile, con la conseguenza che non sussisteva l’affermato stato di insolvenza per le perdite;
che tale motivo è inammissibile, sia perchè la censura non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata – che si fonda sulla intervenuta deliberazione sociale di azzeramento del capitale per perdite, quale concorrente sintomo idoneo a “conclamare lo stato di decozione del l’impresa” e “un’ incapacità di far fronte alle obbligazioni ormai strutturata e irreversibile, tale da non lasciare adito a dubbio alcuno sulla ricorrenza del presupposto oggettivo del fallimento” a -, sia perchè il quesito di diritto è formulato in termini di puro merito;
che le spese seguono la soccombenza nei confronti della la s.a.s.
Imagine di Gatti Aurelio & C. e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese nei confronti della la s.a.s. Imagine di Gatti Aurelio & C, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre le spese forfetarie e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2015
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