bilancioIl credito del professionista può godere della prededuzione a condizione che il suo operato si sia rivelato utile per la massa dei creditori.
L’attività professionale a ciò dedicata ha sicuramente attitudine conservativa e antergativa degli effetti del fallimento per la massa e questa attitudine conservativa comporta utilità per i creditori e come tale va riconosciuta in prededuzione.
Altrettanto deve dirsi per il deposito della domanda di fallimento che conclude l’iter conservativo degli effetti sostanziali e processuali della domanda di concordato e che gode anch’essa di riconoscimento prededuttivo.
TRIBUNALE DI MILANO – SEZ. II – 30 GENNAIO 2015, decr.: SCARICA IL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI MILANO

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