Come è noto, l’art. 184, comma 2, vecchio testo, c.p.c., stabiliva che i due termini di cui all’art. 184, comma 1, seconda parte, c.p.c., fissati alle parti (e cioè il primo “per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova”, nonché il secondo “per l’eventuale indicazione di prova contraria”) sono perentori, il che implica che il decorso di essi non consente di compiere più quell’attività, salva la generale rimessione in termini di cui all’art. 184 bis c.p.c. (tra la tante sentenze, cfr., Tribunale Monza – Desio, sentenza 30 marzo 2001; giurisprudenza costante).
Ai sensi di tale ultimo art. 184 c.p.c., quindi, i mezzi di prova (nel caso di specie, i documenti) possono, nel vecchio rito, essere chiesti dalle parti non solo negli atti introduttivi (citazione, ricorso e memoria di costituzione) e nelle memorie successive (esempio, quelle ai sensi dell’art. 180 c.p.c., quelle ai sensi dell’art. 183, comma 5 c.p.c.), ma fino, appunto, al termine fissato dal giudice all’udienza per gli adempimenti dell’art. 184 c.p.c., che è quella ultimata la quale quest’ultimo emette i provvedimenti di ammissione (o di non ammissione) delle prove (giurisprudenza costante: v. sentenze Trib. Messina 25 maggio 2002; Trib. Trani 24 luglio 2000; Trib. Salerno 6 luglio 2000; Trib. Trani 1° dicembre 1999; Trib. Chieti 27 maggio 1999; in conformità al detto orientamento, si segnala la recente pronuncia della Corte costituzionale (ord. 28 luglio 2000, n. 401, id., Rep. 2001, voce cit., n. 213, e, per esteso, Giur. it., 2001, 677) che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 184 c.p.c. nella parte in cui considera inammissibili produzioni documentali successive all’inutile scadenza del termine assegnato dal giudice salva la possibilità di rimessione in termini. Le motivazioni che sorreggono la decisione del giudice delle leggi poggiano sul carattere pubblico del sistema delle preclusioni, filo conduttore di tutte le pronunce di merito sopra enunciate)

Cfr., ancora in tema, la sentenza Trib. Trani, 01-12-1999:
«La preclusione concernente la proposizione dei mezzi istruttori ai sensi dell’art. 184 c.p.c., riguarda anche le produzioni documentali; pertanto, verificatasi la decadenza, la parte interessata può tardivamente produrre documenti soltanto a mente dell’art. 184 bis c.p.c., invocando la rimessione in termini e allegando l’impedimento che non le ha consentito la produzione tempestiva».

Si legga, pure, la sentenza Trib. Roma 10.12.2000:

«Non è ammissibile la rimessione in termini ex art. 184 bis cpc per consentire alla parte la produzione di documenti già esistenti al momento in cui è spirato il termine ex art. 184 cpc»
GIORGIO VANACORE
AVVOCATO IN NAPOLI

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