Ad avviso della dottrina civilistica più autorevole (Bianca C. M., Diritto civile, 5, 6 ss., 269 ss., Milano, 2002), l’inadempimento racchiude, nel suo ambito, sia la totale mancanza della prestazione (inadempimento totale), sia la cd. inesattezza della medesima, una specie della quale è l’adempimento parziale, il tutto a condizione che si tratti di inadempimento (ovvero parziale adempimento) di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., che la giurisprudenza prevalente gradua con riferimento alla complessiva economia dell’affare ed all’intentio stipulantium.
Viene in tal modo scelta una via mediana tra la tesi che dà prevalenza al dato oggettivo della contrattazione e quella che insiste sull’animus dei contraenti.

In tema, leggasi Cass. 28 marzo 1997, n. 2799, Rep. Foro It., 1997, Contratto in genere [1740], n. 510:
«Ai fini della pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento, il giudice deve compiere un’indagine globale o unitaria coinvolgente nell’insieme il comportamento di ciascuna delle parti, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell’inadempimento, in quanto l’unitarietà del rapporto obbligatorio cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute, non tollera una valutazione frammentaria e settoriale del comportamento del contraente, ma esige un apprezzamento complessivo; in applicazione di detto principio, che comporta la necessità che il giudice tenga conto delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l’inadempienza dell’altra parte, è cassata la sentenza di merito con cui, nel contesto di un contratto di appalto pubblico, era stata attribuita rilevanza assorbente, ai fini della risoluzione, al precedente grave inadempimento del committente, cui era da ascrivere la responsabilità della sospensione dei lavori per una non adeguata progettazione, e della durata eccessiva di detta sospensione, senza tuttavia adeguata motivazione intorno alle ragioni per le quali l’amministrazione committente si doleva delle inadempienze dell’appaltatore relativa alla parziale esecuzione dei lavori, il cui collaudo aveva posto in evidenza gravi deficienze strutturali» (conff., id., 29 settembre 1994, n. 7937, Trib. Roma 22 gennaio 2003).
Giorgio Vanacore
Avvocato in Napoli

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