Il testo degli artt. 2947 e 2935 c.c. deve essere letto ed interpretato nel senso che, al fine di esercitare il diritto al risarcimento del danno, occorre che il danneggiato sia adeguatamente informato non solo dell’esistenza del danno stesso, ma anche dei fatti che ne determinino l’ingiustizia, non potendo altrimenti riscontrarsi nella sua condotta l’atteggiamento di inerzia che giustifica il decorrere della prescrizione.
Cass. civ. Sez. III, 28/11/2013, n. 26685
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe M. – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5823-2008 proposto da:
M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato DE PORCELLINIS CARLO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
ALLIANZ S.P.A. già LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona dei dirigenti e legali rappresentanti pro-tempore, dott. L. M. e del dott. S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato PROSPERETTI MARCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PADOVINI FABIO, FRIGNANI ALDO giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 213/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/01/2007 R.G.N. 2017/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato CARLO DE PORCELLINIS;
udito l’Avvocato PAOLO VIRANO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con Provvedimento 28 luglio 2000 n. 8546 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha inflitto sanzioni a numerose società assicuratrici, fra cui la s.p.a. Lloyd Adriatico Assicurazioni, per avere posto in essere un’intesa orizzontale, nella forma di una pratica concordata, consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti, in relazione alle polizze di assicurazione contro la responsabilità civile automobilistica. Ha rilevato che detta pratica ha comportato un notevole incremento dei premi, nel periodo interessato dal comportamento illecito (anni 1994 – 2000), con riferimento sia al livello in vigore prima del 1994, anteriormente alla liberalizzazione delle tariffe; sia alla media dei premi sul mercato Europeo, che è risultata inferiore di circa il 20% rispetto alla media dei premi praticati in Italia.
Con atto di citazione notificato il 20 aprile 2005 M. A., avendo stipulato varie polizze di assicurazione r.c.a. con la Lloyd Adriatico fra il 1994 ed il 1998, ha convenuto la società davanti alla Corte di appello di Napoli chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, danni che ha quantificato in complessivi Euro 9.682,00, pari al venti per cento delle somme pagate per le polizze in corso nel suddetto periodo. La convenuta ha resistito alla domanda, eccependo anche la prescrizione del diritto azionato, per essere decorso il termine quinquennale di cui all’art. 2947 cod. civ. dalle date dei singoli pagamenti.
Con sentenza n. 213, depositata il 26 gennaio 2007, la Corte di appello ha respinto la domanda attrice, accogliendo l’eccezione di prescrizione.
Con atto notificato il 22-26 febbraio 2008 il M. propone ricorso per cassazione.
Resiste la s.p.a. Allianz, subentrata al Lloyd Adriatico a seguito di cessione di azienda, con controricorso illustrato da memoria.
Motivi della decisione
1.- La Corte di appello ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento dei danni, con la motivazione che il termine di cui all’art. 2947, applicabile al caso di specie, deve farsi decorrere dalla data in cui in cui sono avvenuti i pagamenti dei premi di polizza, poichè la mancata conoscenza dell’illecito concorrenziale, prima della pubblicazione del Provvedimento dell’Autorità garante, è da considerare mero impedimento di fatto all’esercizio del diritto, non contemplato dall’art. 2935 cod. civ. fra le cause che consentono la dilazione della decorrenza del termine.
La norma infatti, disponendo che la prescrizione comincia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere, fa esclusivo riferimento agli impedimenti giuridici al suddetto esercizio.
2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2935 e 2947 cod. civ., art. 12 disp. gen., sul rilievo che il termine di prescrizione non può farsi decorrere da una data anteriore a quella in cui l’assicurato ha avuto notizia dell’illecita intesa e dei suoi effetti sull’aumento dei premi, e che ciò è avvenuto non prima della pubblicazione del Provvedimento n. 8546 del 2000 dell’AGCM. Richiama a supporto i principi enunciati da questa Corte a Sezioni unite, con sentenza 2 febbraio 2007 n. 2305, in relazione alla fattispecie in esame e ad altre relative ai danni c.d.
lungolatenti (contagio da trasfusioni di sangue, ecc.), secondo cui il termine di prescrizione comincia a decorrere non dalla data dell’accadimento naturale dal quale è derivato, ma dal momento in cui tale accadimento è stato percepito come comportamento illecito, idoneo a causare un danno ingiusto, perchè conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo (Cass. civ. 21 febbraio 2003 n. 2645 ed altre).
3.- Il motivo è fondato.
3.1.- Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione della resistente di inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 366 bis cod. proc. civ..
La prima norma non viene in considerazione, poichè il ricorso concerne esclusivamente una questione di diritto, attinente all’interpretazione della norma dell’art. 2935 cod. civ.; non si fonda sul contenuto di specifici atti o documenti di cui fosse necessaria l’acquisizione al giudizio e che non siano stati prodotti.
Quanto alla formulazione dei quesiti di cui all’art. 366 bis, nella specie risulta chiaramente enunciata la questione sottoposta all’esame della Corte di cassazione, con riferimento all’azione di risarcimento dei danni.
La circostanza che alcun quesito sia formulato con riguardo all’azione di restituzione delle somme di denaro pagate in eccesso è irrilevante, considerato che detta azione non ha costituito oggetto nè della sentenza impugnata, nè di specifiche censure contenute nel motivo di ricorso per cassazione. Nè si può dire che il quesito abbia sottoposto alla Corte di cassazione la soluzione di una questione di fatto e non di diritto circa la decorrenza della prescrizione: nonostante la formulazione non perfetta, si evince chiaramente dal quesito quale sia il principio di diritto che si chiede alla Corte di cassazione di affermare.
3.2.- Quanto al merito del motivo di ricorso, erroneamente la Corte di appello ha fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data del pagamento dei premi, anzichè dalla data in cui si può ritenere acquisita dal pubblico e dagli assicurati la conoscenza dell’illecito comportamento delle compagnie assicuratrici, quindi la consapevolezza di avere pagato a titolo di premi assicurativi somme superiori a quelle che avrebbero potuto essere richieste, se l’illecito non fosse stato commesso.
Questa Corte ha più volte ribadito – con riferimento ad analoga fattispecie (Cass. civ. Sez. 3, 2 febbraio 2007 n. 2305 e numerose altre) – che il testo degli artt. 2947 e 2935 cod. civ. deve essere letto ed interpretato nel senso che, per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno, è indispensabile che il danneggiato sia adeguatamente informato non solo dell’esistenza del danno stesso, bensì anche dei fatti che ne determinino l’ingiustizia, non potendo altrimenti riscontrarsi nel suo comportamento l’atteggiamento di inerzia, che giustifica il correre della prescrizione.
Si è deciso, cioè, che la prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie l’illecito, nè da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui l’illecito ed il conseguente danno si manifestano all’esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili in quanto tali: cioè quale comportamento illecito e quale danno ingiusto (Cass. 9 maggio 2000, n. 5913; Cass. 28 luglio 2000, n. 9927; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645).
Nel caso in esame una tale conoscenza non può ritenersi acquisita in data anteriore a quella in cui l’AGCM ha depositato il provvedimento sanzionatorio a carico delle compagnie assicuratrici, poichè solo tale provvedimento ha reso pubblicamente noti gli estremi di un’intesa illecita, idonea a determinare i negativi effetti insiti nella violazione delle regole della concorrenza.
Il richiamo della sentenza impugnata ad un preteso impedimento di mero fatto all’esercizio del diritto non è in termini e travisa il significato e le finalità della norma di cui all’art. 2935 cod. civ..
La Corte di merito ha erroneamente assimilato la fattispecie in esame ai casi in cui il fatto costitutivo in cui si concretizza un illecito sia certo e sia conosciuto, ma ne sia incerta la qualificazione come illecito suscettibile di generare il diritto tutelato dall’azione proposta in giudizio (nella specie, diritto al risarcimento dei danni).
E’ noto che l’incertezza interpretativa è normalmente inidonea a giustificare l’inerzia del titolare del diritto, quindi la dilazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, dovendo la parte interessata assumere il rischio della qualificazione dei fatti posti a fondamento della sua domanda, sulla base della corretta interpretazione dei principi che regolano la materia.
Nel caso in esame non si tratta di questo, ma di alcunchè di gran lunga più grave, poichè non ricorre l’ignoranza da parte dei danneggiati della mera qualificazione del fatto come illecito; bensì l’ignoranza della stessa esistenza del fatto, nella sua realtà fenomenica.
Prima degli accertamenti dell’AGCM la grande massa degli utenti dei servizi assicurativi non era, nè avrebbe potuto essere a conoscenza, neppure facendo uso della più accurata diligenza, del fatto che fra le compagnie assicuratrici era in corso un accordo per lo scambio sistematico di informazioni, e che tale scambio aveva per oggetto anche dati sensibili, sì da pregiudicare le regole della concorrenza, trattandosi di accordi “coperti” fra le compagnie, dei quali l’AGCM ha potuto accertare l’esistenza e l’illiceità solo a seguito di una lunga e accurata istruttoria, resa possibile dal suo diritto di accesso – interdetto al cittadino qualunque – anche alle notizie e ai documenti più riservati delle imprese indagate. Proprio in considerazione di ciò l’ordinamento ha sentito la necessità di affidare la tutela del mercato e la difesa delle regole della concorrenza ad un’apposita autorità amministrativa, dotata di penetranti poteri di indagine.
La situazione di inconsapevolezza degli utenti non è quindi accidentale o di fatto, ma istituzionale e congenita al modo di atteggiarsi dei rapporti di mercato in determinati settori, nell’ambito dei quali il rispetto delle regole della concorrenza non può essere garantita – per mancanza di adeguate informazioni – dai poteri di autodifesa insiti nelle scelte dei consumatori. Ad analoga soluzione si perviene anche sulla base di un dato formale; se si considera cioè che l’attore ha posto a base della domanda risarcitoria non la sua privata e personale conoscenza dei fatti costitutivi dell’illecito concorrenziale, ma il Provvedimento dell’AGCM che tali fatti ha pubblicamente accertato e reso noti.
Se l’attore avesse agito in giudizio sulla base della sua personale conoscenza del comportamento anticoncorrenziale, si potrebbe effettivamente dire che i fatti suscettibili di qualificazione come illeciti gli erano noti e che da tali fatti doveva farsi decorrere la prescrizione.
Nel caso in esame, per contro, l’attore ha posto a fondamento della sua domanda solo ciò che l’AGCM ha accertato con il Provvedimento n. 8546/2000.
Dalla data della pubblicazione del provvedimento corrispondente a quella della sua conoscenza legale – deve quindi farsi decorrere la prescrizione.
4.- La sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinchè decida la controversia applicando il seguente principio di diritto: “Qualora l’azione di risarcimento dei danni proposta da chi si dichiari danneggiato dalla violazione delle regole della concorrenza sia fondata esclusivamente sulla base dei fatti accertati dall’AGCM con il Provvedimento n. 8546/2000, la prescrizione del diritto al risarcimento comincia a decorrere da data non anteriore a quella della pubblicazione del suddetto Provvedimento.
La prescrizione, infatti, non può farsi decorrere da una data anteriore a quella in cui si è verificata la fattispecie posta a base della domanda giudiziale”.
Le ulteriori questioni trattate dalla resistente nella memoria di replica risultano assorbite, non avendo costituito oggetto di decisione ad opera della sentenza impugnata.
5.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2013
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