riforma-condominio-amministratore1La controversia relativa a querela di falso non rientra tra quelle nelle quali l’amministratore del condominio può resistere od agire senza espressa autorizzazione assembleare.

Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 22/05/2013, n. 12599

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13411/2007 proposto da:

M.L. C.F. (OMISSIS), L.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA REGINA MARGHERITA 27, presso lo studio dell’avvocato MIELE NAZZARENO, rappresentati e difesi dall’avvocato SENESE FRANCESCO;

– ricorrenti –

contro

COND VIA (OMISSIS) IN PERSONA DELL’AMM.RE P.T. P.I. (OMISSIS), B.L. IN PROPRIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.PAOLUCCI DE CALBOLI, 60, presso lo studio dell’avvocato AMMIRATI CINZIA, rappresentati e difesi dall’avvocato PALMISANO GIACINTO GIOVANNI;

– controricorrenti –

e contro

PROCGEN CODAPPELLO NAPOLI;

– intimato –

sul ricorso 13412/2007 proposto da:

L.A., M.L., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA REGINA MARGHERITA 27, presso lo studio dell’avvocato MIELE NAZZARENO, rappresentati e difesi dall’avvocato SENESE FRANCESCO;

– ricorrenti –

contro

B.L., COND VIA (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLUCCI DE CALBOLI, 60, presso lo studio dell’avvocato AMMIRATI CINZIA, rappresentati e difesi dall’avvocato PALMISANO GIACINTO GIOVANNI;

– controricorrenti –

e contro

PROC. GEN. CORTE APPELLO NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 866/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che la controversia, in quanto relativa a querela di falso, non rientra tra quelle nelle quali l’amministratore condominiale può resistere o agire senza espressa autorizzazione assembleare (cfr Cass. SU 18331/10);

ritenuto che, mancando nella specie detta autorizzazione, va assegnato termine all’amministratore del controricorrente Condominio (OMISSIS) per munirsi di essa.
P.Q.M.

Dispone rinvio a nuovo ruolo, assegnando al Condominio sopraindicato termine di giorni 90, decorente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di delibera del Condominio di autorizzazione dell’amministratore a resistere alìimpugnazione.

Si comunichi integralmente il testo dell’ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2013

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