In ordine al contratto di posteggio, indipendentemente dall’inquadramento che gli si voglia dare (contratto atipico, tesi oggi prevalente presso gli operatori, o sottotipo del contratto di deposito, tesi ormai minoritaria), da sempre in giurisprudenza si fa leva sul fatto che esso «. . . comporta l’affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l’obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato» (Cass., 23 agosto 1990, n. 8615; sul contratto di parcheggio vedansi le risalenti Cass. 12 febbraio 1952, n. 337 e 14 febbraio 1966, n. 459, nonché idd., 25 febbraio 1981, n. 1144, 2 marzo 1985, n. 1787, 3 dicembre 1990, n. 11568, 26 febbraio 2004, n. 3863 [cit. infra]; tra la giurisprudenza di merito, App. Milano, 30 maggio 2000, Pret. La Spezia, 1 agosto 1992, App. Milano, 29 giugno 1999 [citt. infra]).
Degne di menzione, sul punto, le seguenti due sentenze di merito:
Pret. La Spezia, 1 agosto 1992: «Il titolare di un parcheggio custodito è tenuto a risarcire al cliente il danno subito dal suo veicolo durante il tempo in cui lo stesso è stato affidato alla sua custodia»;
App. Milano, 29 giugno 1999: «Il contratto di parcheggio di autovetture in autosili comporta, salva diversa volontà delle parti, l’affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l’obbligo di custodirlo e restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato».
I precedenti citati sono stati approfonditi dalla S.C. nella recente sentenza 26 febbraio 2004, n. 3863, nella cui motivazione viene posta in particolare risalto la funzione economico – sociale del contratto di posteggio, deducendosi quanto segue:
– «. . . chi immette la propria auto in un’area di parcheggio recintata è interessato anche alla custodia del veicolo e non vuole soltanto disporre di uno spazio per lasciare l’auto;
– se così non fosse non vi sarebbe differenza con chi parcheggia l’auto in una strada o area pubblica;
– l’obbligazione principale del gestore del parcheggio è di custodire la vettura che l’automobilista immette nel parcheggio recintato, per evitare di lasciarla in luogo pubblico, con i rischi che conseguono alla mancanza di custodia;
. . .
Il contratto che se ne ricava è del tipo di quelli nei quali all’offerta della prestazione di parcheggio corrisponde l’accettazione dell’utente, manifestata attraverso l’immissione dell’auto nell’area messa a disposizione. Dalla combinazione di questi fattori nasce il vincolo contrattuale il quale si realizza attraverso il contatto sociale. Nella realtà il fenomeno è frequente e trova la sua radice nelle condizioni di affollamento delle strade, nell’urgenza dell’automobilista di liberarsi del veicolo o in altre condizioni simili. Tutto ciò induce l’automobilista ad utilizzare strutture appositamente predisposte nelle aree adiacenti aeroporti, ospedali, supermercati e simili».
Ferme le sentenze richiamate, a qualificare la responsabilità del gestore del parcheggio del veicolo, soccorrono altresì le norme degli artt. 1176, comma 2, e 1768 c.c..
Il primo stabilisce che: «Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata».
Il secondo, al primo comma, dispone che: «Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia» ed, al secondo comma, che «Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore».
Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
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