In tema di usucapione, poiché, con il rinvio fatto dall’art. 1165 cod. civ. all’art. 2943 cod. civ., risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che non aveva riconosciuto efficacia interruttiva del possesso, rilevante ai fini dell’usucapione, all’atto introduttivo di un giudizio avente ad oggetto l’accertamento del diritto di proprietà sull’intero appezzamento di terreno su cui insisteva il fabbricato in contesa). (Cassa con rinvio, App. Roma, 13/04/2005)

Cass. civ. Sez. II, 25/07/2011, n. 16234

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