L’irreparabilità del pregiudizio che giustifica l’accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela – come accade nel caso tipico di minaccia ad un diritto a contenuto non patrimoniale – ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all’esito del giudizio di merito: trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorre ove l’istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno “scarto intollerabile” tra danno subito e danno risarcito (cfr. Trib. Isernia, ord. 5 dicembre 2007; Trib. Torino, 22 dicembre 2000; negli stessi termini, più di recente: Trib. Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ordinanza 25 marzo 2011, giudice dott.ssa Giusi Ianni).
Trib. Catanzaro, 10/02/2012
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