In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (Fattispecie in cui è stato ritenuto insufficiente il mero richiamo alla formula generica”in considerazione delle questioni trattate”, non altrimenti specificate e senza che vi fosse soccombenza reciproca tra le parti).
Cass. Civile, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15413 del 13/07/2011
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