Il disposto normativo di cui all’art. 12 bis della legge n. 898 del 1970, con l’attribuire al coniuge al quale sia stato riconosciuto l’assegno ex art. 5 della medesima legge e non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota della indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, pur quando detta indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio, deve intendersi nel senso che il diritto alla quota sorge quando la indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, e dunque anche prima della sentenza di divorzio. La indennità suddetta non compete, pertanto, nella sola ipotesi in cui sia maturata anteriormente al descritto momento.
Cass. civ. Sez. I, 06/06/2011, n. 12175
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