Cassazione civile, sez. II , 07 febbraio 2011, n. 303 – Pres. Triola – Est. Giusti.

Processo civile – Rimessione in termini – Mutamento di giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – Errore scusabile – Valutazione – Pubblicazione della sentenza sul sito Web della corte di cassazione.

Il mutamento repentino e improvviso della giurisprudenza delle Sezioni Unite, in ordine alle norme regolatrici del processo, legittima la richiesta di rimessione in termini dell’avvocato che sia incorso in errore. L’errore è, però scusabile sino alla pubblicazione della sentenza modificativa sul sito web della Corte di Cassazione: con la pubblicazione del testo integrale della sentenza e di un “abstract” a cura dell’ufficio del massimario, la rimessione non può essere più concessa essendo l’errore rimproverabile (Sentenza emessa in tema di opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato). (Giuseppe Buffone) (continua a leggere su IlCaso.it)

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