Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con sentenza n. 6597 del 23 marzo 2011, hanno stabilito che, in caso di proposizione di domanda giudiziale illegittimamente trascritta al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 2652 e 2653 cod. civ., la conseguente domanda di risarcimento danni è proponibile, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., anche in separato giudizio, non sussistendo la competenza funzionale, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., del giudice chiamato a decidere sulla domanda oggetto di illegittima trascrizione. Link alla sentenza

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