Ai fini della proponibilità di una domanda cautelare in corso di causa ai sensi e per gli effetti dell’art. 669 – quater c.p.c., si richiede comunemente che gli elementi distintivi della causa di merito e di quella cautelare siano gli stessi.
Le due cause devono avere, cioè, identità non solo di parti, ma altresì di causa petendi e petitum.
In proposito, leggansi in giurisprudenza:
– Cass. 9 giugno 1989 n. 2795 (in Giust. civ., Mass. 1989, fasc. 6): «“Causa pendente per il merito” è soltanto quella che ha ad oggetto la pretesa che s’intende tutelare e non altra pretesa, ancorché contrapposta o connessa»;
– Cass., 10 luglio 1985, n. 4112: «Quando vi è causa pendente per il merito, la domanda deve essere proposta al giudice della stessa;
per “causa pendente per il merito” si deve intendere il giudizio avente ad oggetto l’accertamento dello stesso diritto che il ricorrente afferma essere minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, per impedire il quale è necessario assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito» (conf., id., 28 ottobre 1983, n. 6387);
-Trib. Roma, 2 novembre 1994 (in Foro it., 1995, I, 1651): «Ai sensi dell’art. 669-quater c.p.c., è necessaria l’identità di cause prevista dall’art. 273 c.p.c., mentre non è sufficiente la semplice connessione di cui all’art. 274 c.p.c. né un rapporto di pregiudizialità – dipendenza tra le due cause»;
– App. Milano, 25 gennaio 1994 (in Giur. it., 1994, I, 2, 529): «Per causa di merito deve intendersi quella diretta al conseguimento della medesima tutela giuridica rispetto alla quale il provvedimento cautelare è strumentale»;
– Trib. Bologna, [ord.], 17 giugno 2005 (in materia di diritto di famiglia): «stante la diversità, autonomia e distinzione fra causa petendi della domanda di separazione personale dei coniugi e domanda di divisione dei beni della comunione legale ex art. 194 c.c., e stante la palese diversità dei petitum dei rispettivi giudizi, non è ravvisabile alcuna connessione che possa giustificare una trattazione congiunta delle cause (Cass. Civ. 12/01/2000, n. 266), conseguendone altresì l’evidente improponibilità di un’istanza cautelare nel corso del giudizio di separazione dei coniugi volta a garantire la futura ed eventuale fruttuosità della divisione della comunione familiare; nel procedimento cautelare incidentale: visti gli artt. 669-ter, 669-septies, 670 c.p.c., dichiara inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario»;
In termini, in dottrina:
«Per quel che riguarda invece l’individuazione della causa di merito, l’orientamento assolutamente prevalente è nel senso che per causa di merito debba intendersi l’azione sostanziale che si intende tutelare con la richiesta di provvedimento cautelare, tenendo conto delle personae, del petitum e della causa petendi, che devono essere gli stessi sia nel giudizio di merito in corso che nel procedimento cautelare ad esso inerente» (MONTESANO-ARIETA, Diritto processuale civile, III, 408; MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, III, Torino, 1997, 296);
«Se ovviamente il diritto in contestazione sarà lo stesso in entrambi i procedimenti, la mera coincidenza soggettiva di diritto sostanziale non può ritenersi sufficiente, dovendo essere integrata dai suddetti requisiti processuali, idonei a concretare l’identità di azione (VALITUTTI, I procedimenti cautelari e possessori, I, Padova, 2004, 198)»;
«In definitiva, pertanto, la tutela cautelare invocata in corso di causa deve essere diretta a salvaguardare lo stesso diritto soggettivo già fatto valere con la domanda introduttiva del giudizio di cognizione ordinaria, e più precisamente, ad assicurare, in tutto o in parte, quegli stessi effetti ottenibili a conclusione del processo già instaurato» (ARIETA, Il procedimento cautelare: la competenza, l’iter procedimentale ed il provvedimento, 17, in Relazione all’incontro di studio “La tutela cautelare d’urgenza”, organizzato dal C.s.m., Roma, 14 – 16 giugno 2001).
Giorgio Vanacore
Avvocato del Foro di Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
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