In materia di divorzio, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale su di un terreno, però, di proprietà personale esclusiva di uno solo dei coniugi, appartiene, secondo i principi generali sanciti in materia di accessione, in via esclusiva a quest’ultimo, senza che il medesimo debba provare di aver realizzato la predetta opera con l’impiego di denaro personale o personalissimo. Ne deriva che il coniuge non proprietario del terreno né dell’opera sullo stesso costruita ha il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme esborsate per la realizzazione del manufatto, purché fornisca la prova che tali somme erano state attinte da risorse patrimoniali personali o comuni. In tal senso, nel caso concreto, si è ritenuta corretta la sentenza gravata che aveva negato alla ricorrente il diritto di credito nei confronti dell’ex marito resistente in relazione alla costruzione di un immobile su un terreno di proprietà esclusiva del medesimo, atteso che la stessa non solo non aveva contestato la circostanza di fatto addotta dall’ex coniuge secondo cui questi avrebbe costruito l’immobile solo con suoi beni personali, provenienti da apporti familiari e, dunque, non facenti parte della comunione legale, ma non aveva altresì né allegato né dimostrato che, al di là dell’assistenza e del sostegno morale ed affettivo, aveva anche essa dato un contributo economico per la realizzazione dell’opera proveniente da risorse economiche personali ovvero ricadenti in comunione.
Cass. civ. Sez. I, 30/09/2010, n. 20508
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