Il venir oggettivamente meno dell’interesse creditorio determina l’estinzione del rapporto obbligatorio in ragione del sopravvenuto venir meno del suo elemento funzionale, ex art. 1174 c.c. Ciò precisato, qualora, come nella specie, il rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto (specificamente un contratto di soggiorno alberghiero) il venir meno del predetto interesse (dovuto nel caso concreto ad improvviso impedimento per malattia di uno dei contraenti) si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso, conseguentemente assumendo rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione.

Giudice di pace Pozzuoli, 03/05/2010

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