In materia di prestazione di opera professionale di natura intellettuale, il professionista che abbia esercitato un’attività riservata dalla legge a categoria professionale diversa da quella dell’albo in cui lo stesso risulta iscritto, conformemente all’art. 2231 c.c., non avrà diritto a percepire alcun compenso, neppure sotto il profilo dell’indebito arricchimento. La succitata disposizione normativa si riferisce, tuttavia, unicamente alle attività professionali per le quali la legge prescrive, quale condizione per il loro esercizio, l’iscrizione in apposti albi o un’abilitazione specifica, mentre, per ogni altra attività, vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo, ovvero la libertà di svolgere la propria attività lavorativa. Rientrano in quest’ultima ipotesi le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale che, sebbene di competenza di determinate categorie professionali – dottori commercialisti, ragionieri e periti commercialisti – non sono ad esse riservate per legge in via esclusiva, non essendo richiesto per il loro esercizio né l’iscrizione in un apposito albo né un’abilitazione specifica. Ne deriva che, laddove tali attività siano eseguite da un professionista non appartenente alle summenzionate categorie professionali, qual è il consulente del lavoro, questi avrà di certo diritto al proprio compenso per l’opera prestata, non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi, l’art. 2231 c.c. In tal senso, nel caso di specie, è stata cassata la sentenza con cui si era stato negato il diritto al compenso ad un consulente del lavoro sull’erroneo presupposto che le attività svolte da quest’ultimo (tenuta delle scritture contabili dell’impresa, redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini dell’IRAP o ai fini dell’ICI, richiesta di certificati o presentazione di domande presso la Camera di Commercio) rientrassero tra quelle riservate dalla legge solo ai soggetti (ragioniere commercialista, dottore commercialista) iscritti a particolari albi o provvisti di specifica abilitazione.

Cass. civ. Sez. II, 11/06/2010, n. 14085

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