L’art. 60, comma 5, del R.D.L. n. 1578 del 1933 – disposizione non sostituita, ma solo integrata, da quella contenuta nella L. n. 794 del 1942, art. 4 – consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla sola voce dell’onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, cui non fa riferimento detta norma, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all’aggiunta dell’elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l’identità delle questioni; la riduzione dei minimi previsti dalla tariffa per gli onorari, in ogni caso, non può superare il limite della metà, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 794 del 1942, né, in caso di riunione di cause, esime il giudice, una volta operata la riduzione, dall’obbligo di procedere alla liquidazione mediante la determinazione del valore di ciascuna delle controversie riunite.
Cass. civ. Sez. lavoro, 03/06/2010, n. 13452
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