Sull’interpello avanzato dal Tribunale di Vibo Valentia, la direzione regionale della Calabria dell’Agenzia delle entrate chiarisce la sorte del trattamento tributario cui sottoporre, ai fini dell’imposta di registro, quei provvedimenti che non incidono nel merito della controversia, come le declaratorie relative alla competenza per materia o per valore e i provvedimenti definitivi del giudizio per cessata materia del contendere, atti per i quali attualmente le cancellerie provvedono alla richiesta di registrazione.
Nell’articolo che segue, il testo dell’interpello e la relativa risposta dell’AE.
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria
Ufficio Consulenza
Parere dell’11 maggio 2010
Oggetto: Interpello 919-9/2010 – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 37 del DPR n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente
Quesito
Il tribunale di Vibo Valentia pone un quesito in tema di imposta di registro tendente a conoscere se sussista l’obbligo della registrazione in termine fisso per: a) i provvedimenti dichiarativi della competenza per materia o per valore e b) i provvedimenti definitivi del giudizio per cessata materia del contendere.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Tribunale istante richiama i principi enunciati in vari documenti di prassi e ritiene che i suddetti provvedimenti – per i quali, [omissis], viene richiesta la registrazione – non debbano essere sottoposti alla formalità della registrazione sull’assunto presupposto motivazionale di assenza di “pronuncia nel merito”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che l’interpello ordinario, ex art. 11 L. 212/00, può essere attivato in relazione ad “un caso concreto e personale” mentre nel caso in esame la sottoposta problematica riveste carattere generale essendo riferita a particolari tipologie di atti. Pertanto, l’istanza è inammissibile e non produttiva degli effetti tipici dell’invocato istituto. Il presente parere viene reso nell’ambito dell’attività di consulenza giuridica regolata con circolare n. 99/00. Il presupposto per l’applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso va ricercato nel combinato disposto dell’art. 37 del TU 131/86 e dell’art. 8 dell’allegata Tariffa parte prima, che consente di individuare tra gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili quelli che assumono rilevanza agli effetti dell’imposta, in quanto definiscono anche parzialmente il giudizio, e vengono assoggettati al tributo anche se sono impugnati o impugnabili. L’art. 8 della Tariffa reca una elencazione tassativa degli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso, con l’indicazione della misura dell’imposta di registro applicabile agli stessi. Inoltre, l’art. 2 della Tabella allegata allo stesso TUR stabilisce che non sussiste l’obbligo di chiedere la registrazione degli atti giudiziari non espressamente contemplati nella parte prima della tariffa.
Dall’esame tipologico di tali attui è dato argomentare che non tutti i provvedimenti – né tantomeno quelli di [omissis] autorità giudiziaria – devono essere assoggettati a tassazione ma esclusivamente quelli che intervengono nel merito del giudizio (cfr. circ. n. 45/2001 e ris. 257/2007).
La tassazione degli atti giudiziari in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti (v. ris. 310106 del 3/6/1991).
Tanto premesso in linea generale, si osserva che le declaratorie di incompetenza per materia o per valore – sub a) – non sono da sottoporre alla formalità della registrazione in quanto, alla stregua di quanto precisato con la circolare n. 45/2001 con specifico riferimento alle declaratorie di incompetenza per territorio, non rivelano un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate al richiamato articolo 8 della Tariffa.
Tali atti giudiziari, infatti, non intervengono a conclusione di una “controversia” che il giudice è chiamato a risolvere ma rappresentano provvedimenti intesi a stabilire, in via pregiudiziale, il giudice competente a decidere.
Riguardo i provvedimenti definitivi del giudizio per cessata materia del contendere – sub b) -, va messo in rilievo che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1048 del 28/09/2000, hanno chiarito che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, in senso al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare [omissis] giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio e con l’ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa.
Ne consegue che i suddetti provvedimenti, non avendo efficacia di giudicato sostanziale ma avendo natura meramente processuale, non sono idonei ad incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali e, quindi, non sono assoggettabili all’obbligo della registrazione in termine fisso previsto dall’art. 37 del TUR e dell’art. 8 dell’allegata Tariffa (in tal senso, ris. n. 310106 del 3/6/1991 e n. 263 del 21/09/2007 emanate con specifico riguardo ad atti relativi alla estinzione del processo ex artt. 306 e 307 cpc).
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